Beni immobili strumentali. Registro e ipocatastali in misura fissa

L’articolo 1, comma 237 della Legge di Bilancio 2022 agevola i trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario.

Si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

L’ambito applicativo del beneficio e i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso sono definiti nella circolare n. 3/E/2022, che ha precisato che il vantaggio non riguarda i trasferimenti di immobili siti in aziende cedute; opera solo nei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale produttivo di cui ai commi 224 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021.

Aspetti soggettivi del beneficio sui beni immobili strumentali

L’accesso al regime agevolato è consentito alle aziende che:

  • nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti;
  • intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti.

Soddisfatti questi specifici presupposti, il datore di lavoro è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali, alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Anpal, comunicazione scritta dell’intenzione di procedere alla chiusura di una sede.

Deve anche elaborare entro 60 giorni un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti, presentandolo ai medesimi soggetti destinatari della comunicazione. Il piano indicherà le azioni programmate per la conservazione dei livelli occupazionali, le prospettive di cessione dell’azienda o di rami di essa con finalità di continuazione dell’attività e i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Gli esclusi

Restano fuori dal trattamento di favore le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (dl n. 118/2021).

Aspetti oggettivi

Sono oggetto della disposizione agevolativa i beni immobili strumentali per natura trasferiti nell’ambito della cessione d’azienda o del ramo d’azienda che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, indipendentemente dall’utilizzo effettivo. Sono individuati nei seguenti gruppi catastali:

  • A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione a uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia;
  • B (ad esempio, magazzini sotterranei);
  • C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito);
  • D (opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro…);
  • E (immobili a destinazione particolare come fabbricati per speciali esigenze pubbliche).

Con riferimento ai soli beni immobili, l’imposta di registro si applica con un minimo di mille euro:

  • ai terreni agricoli e connessi fabbricati rurali con l’aliquota del 15 per cento;
  • agli altri immobili diversi dai precedenti con l’aliquota del 9 per cento.

Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sono applicate in misura fissa pari a 50 euro ciascuna.

La circolare precisa che l’agevolazione investe unicamente le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso, non le cessioni a titolo gratuito.

Si prevede un’ipotesi di decadenza dal beneficio, in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati, a titolo oneroso o gratuito, prima che decorrano 5 anni dall’acquisto degli stessi. In questa circostanza, le imposte indirette saranno dovute nella misura ordinaria.

Sitografia

www.fiscooggi.it