Vai al contenuto
  giovedì 23 Luglio 2026
redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
0

Nessun prodotto nel carrello.

In Breve
Luglio 23, 2026AVVISO 4/2026 Competenze avanzate e sicurezza obbligatoria – Fondimpresa Luglio 23, 2026Voucher doppia transizione 2026 – Emilia Romagna Luglio 23, 2026CCNL Enti Istruzione – Formazione e Cultura Varia (T279), ulteriori novità dal testo coordinato Luglio 23, 2026INAIL: aggiornati i limiti per il calcolo dei premi assicurativi Luglio 23, 2026INPS: nuove istruzioni per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) Luglio 23, 2026INAIL – Circolare n. 35 del 22.7.2026 Luglio 23, 2026Adesione di F.I.P.P.A. al CCNL Panificazione (E023) Luglio 23, 2026INPS – Messaggio n. 2437 del 22.7.2026 Luglio 22, 2026Voucher doppia transizione 2026 – Sicilia Luglio 22, 2026Voucher doppia transizione 2026 – Puglia
redigo.info
0

Nessun prodotto nel carrello.

redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
redigo.info
0
Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

  Lavoro  Ammortizzatori, aspetti contributivi. Indicazioni dall’Inps
Lavoro

Ammortizzatori, aspetti contributivi. Indicazioni dall’Inps

redazioneredazione—Febbraio 10, 2022
FacebookX TwitterPinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsAppEmail

Altre indicazioni sulla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, operata dalla legge di Bilancio 2022 sul Dlgs 148/2015.

È la volta degli aspetti contributivi, spiegati dall’Inps con il messaggio n. 637 del 9.2.2022 che segue la circolare n. 18/2022 con le prime indicazioni generali.

Si ricorda che la CIGO – Integrazioni salariali ordinarie – non è stata modificata tranne che per l’allargamento della platea ad apprendisti e lavoratori a domicilio.

In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi: per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

Si rimanda al messaggio per lavoratori della pesca.

Ammortizzatori per contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia;
  • i lavoratori a domicilio.

Dunque, per i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, la normativa:

  • non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
  • non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

L’obbligo contributivo in argomento – per apprendisti e lavoratori a domicilio – sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data, di entrata in vigore della novella normativa.

Viceversa, non risultano modificate le disposizioni concernenti gli ammortizzatori i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del D.lgs n. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi (cfr. l’art. 26, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

Oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro:

  • che abbiano il suddetto requisito dimensionale;
  • che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro dei partiti politici.

La contribuzione dei datori di lavoro è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Sconto per gli ammortizzatori del 2022. L’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c) della legge di Bilancio 2022

Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori straordinari per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022:

  • rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale (dunque anche con un solo dipendente), i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80% (le aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo).

Per l’anno 2022, la misura delle aliquote è ridotta:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Contributo addizionale per gli ammortizzatori

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2025 opera una riduzione sulla contribuzione addizionale al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.

Il contributo addizionale per il FIS non viene modificata dal nuovo impianto e resta nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà ridotta in misura pari al 40% “a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022 sono costituiti Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.

L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro:

  • che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale;
  • che occupano almeno un dipendente.

Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

I Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

Sitografia

www.inps.it

Ammortizzatori socialiMessaggio INPS
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 82 del 9.2.2022
Beni immobili strumentali. Registro e ipocatastali in misura fissa
Articoli correlati
lavoro - redigo
Lavoro

INAIL: aggiornati i limiti per il calcolo dei premi assicurativi

Luglio 23, 2026
disabilità - redigo
Lavoro

INPS: nuove istruzioni per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI)

Luglio 23, 2026
lavoro - redigo
Lavoro

Emergenza climatica: l’INPS illustra le nuove regole per CIGO e CISOA fino al 31 dicembre 2026

Luglio 21, 2026
Leggi anche
lavoro-redigo
Bandi e Contributi

AVVISO 4/2026 Competenze avanzate e sicurezza obbligatoria – Fondimpresa

Luglio 23, 2026
tecnologia - redigo
Bandi e Contributi

Voucher doppia transizione 2026 – Emilia Romagna

Luglio 23, 2026
formazione - redigo
CCNL

CCNL Enti Istruzione – Formazione e Cultura Varia (T279), ulteriori novità dal testo coordinato

Luglio 23, 2026
lavoro - redigo
Lavoro

INAIL: aggiornati i limiti per il calcolo dei premi assicurativi

Luglio 23, 2026
disabilità - redigo
Lavoro

INPS: nuove istruzioni per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI)

Luglio 23, 2026
Strumenti
accedi_gpl news_letter_button
Guide pratiche in evidenza
  • CCNL G016 - Area Comunicazione - Imprese artigiane CCNL G016 - Area Comunicazione - Imprese artigiane 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL T279 - Enti Istruzione-Formazione e Cultura Varia (FIDEF) CCNL T279 - Enti Istruzione-Formazione e Cultura Varia (FIDEF) 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL V411 - Sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici CCNL V411 - Sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL E01F - Alimentaristi Agroindustriale CCNL E01F - Alimentaristi Agroindustriale 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL D0L1 - Lavanderie e tintorie - Industrie CCNL D0L1 - Lavanderie e tintorie - Industrie 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
Categorie
  • Recenti
  • Popolari
lavoro-redigo

AVVISO 4/2026 Competenze avanzate e sicurezza obbligatoria – Fondimpresa

Luglio 23, 2026
tecnologia - redigo

Voucher doppia transizione 2026 – Emilia Romagna

Luglio 23, 2026
formazione - redigo

CCNL Enti Istruzione – Formazione e Cultura Varia (T279), ulteriori novità dal testo coordinato

Luglio 23, 2026
lavoro - redigo

INAIL: aggiornati i limiti per il calcolo dei premi assicurativi

Luglio 23, 2026
disabilità - redigo

INPS: nuove istruzioni per il rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI)

Luglio 23, 2026
lavoro-redigo

AVVISO 4/2026 Competenze avanzate e sicurezza obbligatoria – Fondimpresa

Il contratto di espansione è sostegno alle aziende

Superbonus 110% in pillole e cessione del credito

Superbonus 110%. Sezione dedicata per informazioni certe

Recovery Plan, 6 missioni dall’Italia

Tag
accordo di rinnovo (61) Agenzia delle Entrate (1725) ANPAL (65) Bando (87) CCNL (138) CDM (69) Circolare (133) Circolare Inps (263) CNDCEC (362) Codici tributo (86) Commercialisti (68) concordato preventivo biennale (59) Consulenti del Lavoro (96) CPB (53) Credito d'imposta (76) Decreto (251) Esonero contributivo (73) Faq (65) Fnc (51) Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (103) formazione (56) Gazzetta Ufficiale (65) INAIL (181) INL (86) INPS (1024) Intelligenza artificiale (63) ISA (70) IVA (158) MEF (124) Messaggio INPS (453) MIMIT (222) ministero del lavoro e delle politiche sociali (192) MiSE (110) NASpI (67) PMI (73) PNRR (87) Professionisti (87) Provvedimento (267) pubblica amministrazione (61) rinnovo CCNL (100) Risoluzione (77) Risposta (283) Smart Working (60) Superbonus (59) Superbonus 110% (73)
Partner
CAFCONFSAL
    Sito
    • Chi siamo
    • Contatti
    • Note legali
    • Notifiche editoriali
    • Pubblicità
    Enti
    • Inps
    • Inail
    • Ministero del Lavoro
    • Mef
    • Agenzia delle Entrate
    Links
    • Normattiva
    • Gazzetta Ufficiale
    • Invitalia
    • Medio Credito Centrale
    • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    redigo.info
    Pubblicazione di informazione rivolta ai Consulenti del Lavoro, Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, Responsabili delle risorse umane, Imprenditori e, più in generale, a tutte le persone che operano nell’ambito Giuslavoristico, Fiscale e Contabile. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Tivoli n. 02/2021 - Direttore Responsabile Dott.ssa Alessia Lupoi. Alcuni contenuti di Redigo possono essere sviluppati con supporto dell’intelligenza artificiale, sempre con revisione umana e controllo redazionale.

    TAGS

    Agenzia delle EntrateINPSMessaggio INPSCNDCECRispostaProvvedimentoCircolare InpsDecretoMIMITministero del lavoro e delle politiche sociali
    Copyright 2026 · Tutti i diritti riservati · redigo.info by Deleganoi S.p.A.
    Cap. Soc. 107.000,00 · C.C.I.A.A. RM-1612096 · C.F./P.IVA e Reg.Imp. 01688220332
    Immagini by Pixabay, Freepik e Pexels
    Privacy Policy Cookie Policy