Vai al contenuto
  giovedì 3 Settembre 2026
redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
0

Nessun prodotto nel carrello.

In Breve
Settembre 3, 2026Cessione d’azienda: l’esonero fiscale permane anche in caso di transazione saltata Settembre 3, 2026Voucher doppia transizione 2026 – Lazio Settembre 3, 2026CERTIFICAZIONI ESG 2026 – Emilia Romagna Settembre 3, 2026Dal MIT il via libera al credito d’imposta per le imprese di trasporto Settembre 3, 2026Agenzia delle Entrate – Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 9 dell’1.9.2026 Settembre 3, 2026Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto Direttoriale n. 301 del 28.8.2026 Settembre 2, 2026Obblighi sul LUL per i riders autonomi Settembre 2, 2026Incentivi per l’internazionalizzazione 2026 – Veneto Settembre 2, 2026Min. Lavoro – Interpello n. 1 del 31.8.2026 Settembre 2, 2026Cyber Resilience Act: online le linee guida europee per l’applicazione del nuovo Regolamento sulla sicurezza dei prodotti digitali
redigo.info
0

Nessun prodotto nel carrello.

redigo.info
  • Home
  • Lavoro
  • CCNL
  • Fisco
  • Bandi e Contributi
  • Professionisti
  • Leggi e Prassi
  • Tecnologia
  • Altre Sezioni
    • Formazione
    • Imprese
    • Economia
    • Pubblica Amministrazione
    • Moduli Fiscali
    • Moduli Lavoro
    • Newsletter
  • Store
    • CCNL e Guide
    • Carrello
    • Il mio account
redigo.info
0
Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

  Lavoro  Imprenditori, comunicazione lavoratori occasionali a giorni
Lavoro

Imprenditori, comunicazione lavoratori occasionali a giorni

redazioneredazione—Gennaio 12, 2022
FacebookX TwitterPinterestLinkedInTumblrRedditVKWhatsAppEmail

Sul nuovo obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomi occasionali, a far data dal 21 dicembre 2021, l’Inl e il ministero del Lavoro forniscono i primi indirizzi.

Le nuove modalità interessano esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota in oggetto, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo la via è l’email.

I tempi della nuova comunicazione

Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, spiegano che:

  • l’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota (11 gennaio 2022);
  • per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota in oggetto, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso;
  • per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota, regime ordinario, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Inoltre comunicano che, in attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email – non Pec – allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (in calce gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni), il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

In via ordinaria, ossia dopo l’aggiornamento dell’applicativo, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

La nuova modalità è introdotta dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

Comunicazione obbligatoria. Regole e sanzioni

Contenuto della comunicazione

Il contenuto della comunicazione potrà essere direttamente inserito nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato.

Dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio, ad es. 1 giorno, una settimana, un mese (nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Lavoratori autonomi occasionali. Inclusi ed esclusi

Lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c.: persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”, sottoposto, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano esclusi dalla normativa in argomento, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
  • per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame);
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”.

Sitografia

www.ispettorato.gov.it

Lavoro autonomo occasionaleNota INL
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 12 dell’11.01.2022
INL MLPS – Nota n. 29 dell’11.12.2022
Articoli correlati
riders - redigo
Lavoro

Obblighi sul LUL per i riders autonomi

Settembre 2, 2026
biologia - danno biologico - redigo
Lavoro

Rivalutazione degli indennizzi del danno biologico. Decorrenza 1° luglio 2026

Settembre 1, 2026
documenti - redigo
Lavoro

DOCSAN e mandato digitale: le novità per i Patronati

Agosto 31, 2026
Leggi anche
fisco - redigo
Fisco

Cessione d’azienda: l’esonero fiscale permane anche in caso di transazione saltata

Settembre 3, 2026
Transizione digitale - redigo
Bandi e Contributi

Voucher doppia transizione 2026 – Lazio

Settembre 3, 2026
esg - imprese virtuose - redigo
Bandi e Contributi

CERTIFICAZIONI ESG 2026 – Emilia Romagna

Settembre 3, 2026
autotrasporto - redigo
Fisco

Dal MIT il via libera al credito d’imposta per le imprese di trasporto

Settembre 3, 2026
pc-redigo
Leggi e Prassi

Agenzia delle Entrate – Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 9 dell’1.9.2026

Settembre 3, 2026
Strumenti
accedi_gpl news_letter_button
Guide pratiche in evidenza
  • CCNL S005 - Comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici CCNL S005 - Comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL H024 - Commercio (CISAL) CCNL H024 - Commercio (CISAL) 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL J241 - Imprese creditizie finanziarie e strumentali CCNL J241 - Imprese creditizie finanziarie e strumentali 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL G355 - Spettacolo: Imprese settore artistico, informativo e sportivo CCNL G355 - Spettacolo: Imprese settore artistico, informativo e sportivo 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
  • CCNL C01F - Aziende del Comparto Metalmeccanico (Confimpreseitalia) CCNL C01F - Aziende del Comparto Metalmeccanico (Confimpreseitalia) 25,00€ Il prezzo originale era: 25,00€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€.
Categorie
  • Recenti
  • Popolari
fisco - redigo

Cessione d’azienda: l’esonero fiscale permane anche in caso di transazione saltata

Settembre 3, 2026
Transizione digitale - redigo

Voucher doppia transizione 2026 – Lazio

Settembre 3, 2026
esg - imprese virtuose - redigo

CERTIFICAZIONI ESG 2026 – Emilia Romagna

Settembre 3, 2026
autotrasporto - redigo

Dal MIT il via libera al credito d’imposta per le imprese di trasporto

Settembre 3, 2026
pc-redigo

Agenzia delle Entrate – Risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 9 dell’1.9.2026

Settembre 3, 2026
Transizione digitale - redigo

Voucher doppia transizione 2026 – Lazio

Il contratto di espansione è sostegno alle aziende

Superbonus 110% in pillole e cessione del credito

Superbonus 110%. Sezione dedicata per informazioni certe

Recovery Plan, 6 missioni dall’Italia

Tag
accordo di rinnovo (61) Agenzia delle Entrate (1740) ANPAL (65) Bando (91) CCNL (143) CDM (70) Circolare (135) Circolare Inps (265) CNDCEC (367) Codici tributo (86) Commercialisti (69) concordato preventivo biennale (59) Consulenti del Lavoro (97) CPB (54) Credito d'imposta (78) Decreto (256) Esonero contributivo (75) Faq (65) Fnc (51) Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (103) formazione (56) Gazzetta Ufficiale (66) INAIL (185) INL (87) INPS (1041) Intelligenza artificiale (67) ISA (70) IVA (158) MEF (128) Messaggio INPS (457) MIMIT (236) ministero del lavoro e delle politiche sociali (195) MiSE (110) NASpI (69) PMI (75) PNRR (90) Professionisti (87) Provvedimento (268) pubblica amministrazione (61) rinnovo CCNL (103) Risoluzione (77) Risposta (283) Smart Working (60) Superbonus (59) Superbonus 110% (73)
Partner
CAFCONFSAL
    Sito
    • Chi siamo
    • Contatti
    • Note legali
    • Notifiche editoriali
    • Pubblicità
    Enti
    • Inps
    • Inail
    • Ministero del Lavoro
    • Mef
    • Agenzia delle Entrate
    Links
    • Normattiva
    • Gazzetta Ufficiale
    • Invitalia
    • Medio Credito Centrale
    • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    redigo.info
    Pubblicazione di informazione rivolta ai Consulenti del Lavoro, Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, Responsabili delle risorse umane, Imprenditori e, più in generale, a tutte le persone che operano nell’ambito Giuslavoristico, Fiscale e Contabile. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Tivoli n. 02/2021 - Direttore Responsabile Dott.ssa Alessia Lupoi. Alcuni contenuti di Redigo possono essere sviluppati con supporto dell’intelligenza artificiale, sempre con revisione umana e controllo redazionale.

    TAGS

    Agenzia delle EntrateINPSMessaggio INPSCNDCECRispostaProvvedimentoCircolare InpsDecretoMIMITministero del lavoro e delle politiche sociali
    Copyright 2026 · Tutti i diritti riservati · redigo.info by Deleganoi S.p.A.
    Cap. Soc. 107.000,00 · C.C.I.A.A. RM-1612096 · C.F./P.IVA e Reg.Imp. 01688220332
    Immagini by Pixabay, Freepik e Pexels
    Privacy Policy Cookie Policy