Riders delle piattaforme digitali, norme esplicitate

Il Ministero del Lavoro esplicita il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali (circolare n. 17 del 19 novembre 2020).

Il testo pubblicato, come prima cosa ricorda il valore innovativo delle modifiche che la Legge n. 128/2019 ha apportato al Decreto Legislativo n. 81/2015, con le quali si era per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

In particolare, la Legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata (art. 2, D.Lgs. n. 81/2015), ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale (art. 47-bis, D.Lgs. n. 81/2015); fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.).

Chiarito che le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia a quella lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la circolare n. 17/2020 ne delinea le fattispecie.

Riders. Aspetti normativi ed economici

Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Nello specifico, ricorrendone i presupposti costitutivi, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo.

Viceversa, se i riders lavorano in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgono una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.

Sul compenso, l’art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.

In mancanza di contratti collettivi, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti.

In ogni caso, il comma 3 stabilisce che deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nel dettaglio, la circolare MLPS specifica che i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere (coerentemente con la giurisprudenza) – sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo – quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso.

Inoltre, il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determinerebbe necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.

Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati in quanto sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.

Viene infine evidenziato come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a:

– ottenere la stipula di un contratto formale;

– ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza;

– vedersi estesa la disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore;

– vedersi vietata l’esclusione dalla piattaforma per mancata accettazione della prestazione.