Flussi UniEmens, INPS rivisita il Preavviso

L’INPS rivisita la struttura dell’elemento <Preavviso> del flusso UniEmens, istituendo sottoelementi che consentano una più agevole individuazione del valore assoggettato a contribuzione e facilitino l’assegnazione dei dati sulla posizione previdenziale del lavoratore, in particolare nei casi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso si colloca a cavallo tra due annualità e interessa i lavoratori soggetti all’applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18, l. n. 335/1995.

Il messaggio n. 4751 del 21.12.2021 illustra il nuovo elemento e le regole di compilazione dei nuovi sottoelementi. I datori vi si dovranno attenere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022.

Istruzioni operative sul Preavviso

L’elemento <Preavviso> è stato modificato in modo da consentire l’acquisizione distinta dei valori riferibili all’anno in corso e di quelli riferibili all’anno successivo, in relazione all’<Imponibile> e all’<EccedenzaMassimale>.

L’avvio dell’operatività delle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens mediante la valorizzazione del nuovo elemento <Preavviso> è fissata a partire dai periodi di competenza del mese di gennaio 2022.

Sul piano operativo, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi relativi all’indennità sostitutiva del preavviso, nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale contributivo di cui all’art. 2, c. 18, l. n. 335/1995, mentre per i lavoratori cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.

Ne consegue che, per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, in parte o in nulla, imponibile a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.

Il massimale da applicare alla quota dell’anno successivo sarà quello vigente nell’anno di riferimento.

Nel caso in cui il superamento del massimale si realizzi nel mese di corresponsione dell’indennità di preavviso e in detto mese sia presente anche l’erogazione di altra retribuzione (del mese perché lavorato ovvero competenze ultramensili, ferie non godute, altre spettanze riferite al tempo lavorato), al fine di stabilire l’esatta determinazione dei valori delle due quote di indennità da assumere come imponibili, dovranno preliminarmente essere valutati gli imponibili e/o le eccedenze riferibili al tempo lavorato. Solo successivamente potrà essere stabilita la misura della capienza residua del massimale nell’anno al fine di determinare il valore della quota dell’indennità sostitutiva del preavviso riferita all’anno in corso da considerarsi imponibile e/o eccedenza.

Per realizzare l’esposizione analitica dell’indennità sostitutiva del preavviso l’elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo.

Ciascun elemento <Preavviso> sarà identificato dal nuovo attributo “AnnoPrea”, ossia l’anno a cui si riferiscono i dati esposti nei suoi sottoelementi.

All’interno di ciascun elemento <Preavviso> dovranno essere esposti i seguenti dati:

– <Imponibile>, che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell’anno considerata imponibile;

– <ImpPreaEccMass>, che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell’anno considerata eccedenza massimale;

– <ImpPreaEccMass2>, solo per gli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), che dovrà contenere la parte di retribuzione riferita alla quota di preavviso che ricade nell’anno considerata seconda eccedenza massimale;

– <Dal> <Al>, estensione temporale limitata all’anno definito per l’elemento <Preavviso> in “AnnoPrea”;

– <NumSettimane>, relativa durata in settimane limitate all’”AnnoPrea”;

– <NumGiorni>, per i soli assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e per gli iscritti al FPSP, il numero dei giorni limitati all’ “AnnoPrea”;

– <SettimaneUtili> (e <GiorniUtili> solo per FPLS e FPSP, indicando il numero dei giorni limitati all’anno), da valorizzare unicamente nel caso di lavoratori a tempo parziale e di lavoratori intermittenti.

Le medesime informazioni dovranno essere fornite relativamente alla quota di preavviso che ricade nell’anno successivo.

L’ipotesi del preavviso a cavaliere di anno

Nelle ipotesi di preavviso a cavaliere di anno, nel determinare il massimale applicabile alla quota di indennità sostitutiva del preavviso riferita all’anno successivo si applicherà il massimale vigente in ciascun anno di competenza, tenendo conto nel momento di assolvimento dell’obbligo contributivo del valore del massimale noto.

L’eventuale differenza dovuta dovrà essere versata successivamente (nel momento in cui è noto il massimale dell’anno successivo).

Per i lavoratori iscritti ai Fondi FS ed ex Ipost quanto dichiarato nell’<Imponibile> di <Preavviso> di ciascun <AnnoPrea> dovrà essere suddiviso nelle voci analitiche retributive previste nella ripartizione annua del preavviso nella sezione Fondo Speciale di riferimento, in modo che ogni annualità del preavviso a cavaliere abbia l’esatta ripartizione analitica dell’imponibile secondo le voci che lo compongono.

Variazioni denunce pregresse che espongono dati sul Preavviso

In caso di variazioni di denunce pregresse che espongono dati sul <Preavviso>, i dati a esso relativi dovranno essere adeguati secondo il nuovo assetto dell’elemento.

Andrà considerato con estrema attenzione il caso in cui il <Preavviso> sia stato esposto su più flussi di denuncia (es.: preavviso dichiarato nel mese in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con l’esposizione del periodo e del numero di settimane/giorni e nel mese successivo in cui vengono erogati gli importi in busta paga con l’esposizione degli stessi nella denuncia UniEmens; ne consegue che, alla variazione della prima competenza pregressa della denuncia con l’esposizione dei dati sul preavviso, dovrà seguire anche la corrispondente variazione delle denunce che espongono rispettivamente gli importi).

In ciascuna variazione, i dati del preavviso dovranno essere adeguati secondo la nuova struttura.

Da ultimo, per gli interventi di variazione sul <Preavviso> di competenze antecedenti gennaio 2022 non potrà essere utilizzato l’elemento <PreavvisoMesePrecedente> (di <MesePrecedente>), ma sarà necessario inviare denunce di variazione secondo la nuova struttura.

Sitografia

www.inps.it