Codice tributo (uno sostituito, uno nuovo) per Dta e super-Ace

Il credito d’imposta super-Ace previsto dal Dl “Sostegni bis” ha il codice tributo assegnato: “6955”, che ne consentirà la fruizione tramite modello F24.

Per la conversione delle imposte anticipate in crediti d’imposta, invece, il codice tributo viene ridenominato: da “2900” passa a “Canone art. 11 d.l. 59/2016 – commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020”.

I due codici sono, rispettivamente, indicati nelle risoluzioni n. 71/E/2021 e n. 70/E/2021.

Codice tributo Dta. Risoluzione n. 71/E/2021

Come sopra precisato, viene ridenominato il codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la conversione delle imposte anticipate in crediti ex art. 1, c. 241, L. n. 178/2020. Il codice è quindi ridenominato “Canone art. 11 d.l. 59/2016 – commissione art. 1, c. 241, l. 178/2020

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Codice tributo super-Ace. Risoluzione n. 70/E/2021

Il nuovo codice “6955” riconosciuto allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese danneggiate dalle misure restrittive anti Covid, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Il “Sostegni bis” ha rinforzato l’istituto dell’Ace (articolo 1, Dl n. 201/2011). In particolare, con il comma 3 dell’articolo 19, ha disposto, tra l’altro, che per il 2021, “la deduzione del rendimento nozionale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, …, valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta”.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite F24 o chiesto a rimborso. In alternativa, può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri: in tal caso, il cessionario può usufruirne con le stesse modalità previste per il cedente.

Sitografia

www.fiscooggi.it

www.agenziaentrate.gov.it