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  Fisco  Bonus edilizi. Circolare su visto di conformità e asseverazione
Fisco

Bonus edilizi. Circolare su visto di conformità e asseverazione

redazioneredazione—Novembre 30, 2021
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Arrivano i chiarimenti delle Entrate su visto di conformità e asseverazione/attestazione congruità della spesa, necessari per fruire di bonus edilizi e Superbonus, secondo le regole dell’Anti-frodi (Dl 157/2021).

A veicolarli la circolare n. 16 del 29 novembre 2021.

Il decreto che contrasta le frodi sui bonus edilizi obbliga al visto di conformità, che attesta il diritto al beneficio, e all’asseverazione, o attestazione della congruità delle spese.

Il visto di conformità per i bonus edilizi diversi dal Superbonus è rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus. Parimenti, l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus.

La circolare ribadisce che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione è obbligatorio tranne:

  • se il contribuente invia in autonomia la precompilata;
  • se il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
  • se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Ampliamento del visto di conformità nel Superbonus

Per la fruizione del Superbonus, il visto di conformità è esteso al caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione.

Pertanto, è obbligatorio non solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come già previsto, ma anche se si opta per la detrazione in dichiarazione.

Quanto alla data spartiacque dell’entrata in vigore dell’Anti-frodi, l’Agenzia sottolinea che la novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 per i soggetti:

  • persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
  • enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa;
  • imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Eccezion fatta:

  • per la dichiarazione presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi) o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
  • quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.

Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Altra precisazione è che il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

In tali ipotesi, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Attestazioni per gli altri bonus edilizi

L’obbligo scatta solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

L’attestazione della congruità deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Importante chiarimento dato già in occasione delle Faq del 22 novembre: l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Infine, l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Controlli a monte e post comunicazioni

Entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti di dette comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di utilizzo del credito è da ritenersi prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni), se all’esito della predetta attività di controllo i rischi di frode non siano stati confermati.

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle EntrateBonus ediliziSuperbonus 110%
Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 336196 del 29.11.2021
Lavoro, Terzo Settore: rifinanziato il Fondo straordinario
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