Il green pass non lede il principio di uguaglianza

Interpretazione condivisibile dei Commercialisti. Incontrovertibile che la graduale estensione abbia contribuito alla ripresa delle attività economiche, sociali ed istituzionali

Prima con il dl n. 122/2021, poi con il dl n. 127/2021 il perimetro dell’estensione dell’obbligo di green pass è stato ampliato alla comunità lavorativa.

La legge n. 165 ha reso ufficiali dal 21 novembre le misure adottate dal Governo, nel solco della strategia di contenimento al virus.

Il primo dei due decreti ha esteso l’impiego delle certificazioni verdi a chiunque acceda alle strutture scolastiche, educative e formative nonché agli appartenenti alle istituzioni universitarie d’alta formazione.

Non rientrano nel novero i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in ragione di criteri che derivano da circolare del ministero della Salute.

Con il secondo decreto, ora legge 165, l’Esecutivo ha ampliato l’ambito applicativo del green pass ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (che è considerato il momento di cessazione dell’emergenza), l’accesso ai luoghi di lavoro è condizionato al possesso e alla esibizione, su richiesta, della certificazione.

Di più: l’obbligo investe tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni e ai soggetti titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice. Se, al momento dell’accesso sui luoghi di lavoro, si è privi di certificato verde, si è considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

Le conseguenze? Durante i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti retribuzione o altro compenso o emolumento.

Non si innescano ulteriori provvedimenti, che siano sanzioni disciplinari ovvero la perdita del posto di lavoro.

Estensione dell’obbligo di green pass al privato

Parallela è la decisione di estendere l’obbligo al settore privato con le medesime indicazioni date per il settore pubblico e con le medesime conseguenze in caso di mancata esibizione del certificato verde per esserne privi o per aver comunicato di non possederlo.

Insomma, con il decreto-legge n. 127/2021 (oggi legge n. 165/2021), grava sul datore di lavoro l’onere di verificare il rispetto delle prescrizioni; in presenza di violazioni, scattano le sanzioni amministrative a carico dei lavoratori e dei datori stessi.

La stranezza. Perché i magistrati sì, gli avvocati no?

Ci si interroga sulla parte di disposizione che, introducendo specifiche misure in direzione dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari) e dei componenti delle commissioni tributarie, lascia fuori dall’obbligo gli altri soggetti che accedono agli uffici giudiziari, ivi compresi gli avvocati (e gli altri difensori, i consulenti, i periti, gli ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo).

Il necessario distinguo: il green pass non è imposizione

La previsione va ritenuta un requisito di legge per l’accesso a determinati ambienti di lavoro al fine di contenere il rischio di diffusione del virus, non una imposizione. Il green pass non comprova solo lo stato di avvenuta vaccinazione, può essere rilasciato anche ai guariti dall’infezione e a chi sia in possesso dell’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare.

Nell’Informativa periodica 7/2021 “Commercialista del Lavoro”, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti sottolinea un aspetto interpretativo controcorrente che riteniamo debba essere evidenziato. Vale a dire: se il green pass distingue tra chi ne è in possesso e chi no, questa distinzione non può essere considerata discriminatoria e lesiva del principio di uguaglianza che la Costituzione garantisce. Al contrario, poiché tale principio impone trattamenti differenziati in presenza di situazioni diverse, il green pass potrebbe rivelarsi “strumento fondamentale per allentare alcune restrizioni determinate dalle misure adottate per contrastare la pandemia”.

E’, d’altra parte, “incontrovertibile che la graduale estensione del green pass abbia contribuito (…) alla ripresa delle attività economiche, sociali ed istituzionali”.

Le modalità di verifica della certificazione sono indicate nel D.P.C.M 17 giungo 2021.

Nel settore privato, in particolare, i Commercialisti della Fondazione auspicano l’intervento delle parti sociali, perché dettaglino protocolli e procedure standard nell’ambito degli obblighi identificati dal Legislatore.

Sitografia

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