Formazione 4.0: il punto sul credito d’imposta

Il Ministero dello Sviluppo economico aiuta le imprese a creare o consolidare le competenze nelle tecnologie abilitanti nell’ambito del processo di trasformazione tecnologica e digitale attraverso il tax credit “Credito d’imposta formazione 4.0” che ha trovato, con il decreto 6 ottobre 2021 del MiSE, il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione dell’agevolazione per le spese di formazione del personale dipendente.

La formazione, quando non è erogata internamente, può essere demandata a soggetti accreditati, come i fondi interprofessionali o soggetti che svolgono attività di formazione finanziata.

A chi è rivolto il “Credito d’imposta formazione 4.0”

La fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ne possono fare richiesta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla natura giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime contabile;
  • dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Ne restano escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fruizione del credito sulla formazione

Compensazione

Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Adempimenti

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini del diritto al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Si evidenzia che tra le spese ammesse, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, rientra la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione – con il modello ad hoc, ex decreto del 6 ottobre 2021 – al MiSE, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

L’eventuale mancato invio del modello non determina effetti in sede di controllo della corretta applicazione della disciplina agevolativa ad opera dell’Amministrazione finanziaria.

Ammontare dell’incentivo per la Formazione 4.0

Il tax credit vale:

  • per le micro e piccole imprese, il 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300mila euro;
  • per le medie imprese, il 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250mila euro;
  • per le grandi imprese, il 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro;
  • per tutte le imprese la misura è aumentata, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% se i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Spese ammesse e spese escluse dal credito d’imposta

Sono ammissibili:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi, in veste di docente o tutor, alle attività di formazione ammissibili;
  • tra le spese ammesse, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, rientra la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

Sono escluse le spese di alloggio ad eccezione, come detto, delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

Attività di formazione per il credito d’imposta

Vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, sono le attività che danno diritto all’incentivo.

Le tematiche:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Svolgimento della formazione 4.0

L’erogazione delle attività formative può avvenire internamente, attraverso personale dipendente, o con l’incarico a soggetti esterni all’impresa.

Sono ammissibili solo le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Sitografia

www.mise.gov.it