Giorgetti riapre ai contratti di sviluppo

Arriva, subito operativo nell’ordinamento, il decreto direttoriale dello Sviluppo Economico (MiSE) che consente alle imprese di presentare, dal 20 settembre, le istanze per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.

Novità assoluta è la clausola voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti per quelle imprese che si impegneranno, nel caso di un incremento occupazionale delle loro attività, ad assumere in via prioritaria i percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, e i lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

Viene così data applicazione all’atto di indirizzo del ministro Giorgetti rivolto a tutte le direzioni generali del Ministero che emanano provvedimenti relativi alla riconversione e reindustrializzazione di aree territoriali del Paese attraverso la concessione di incentivi e agevolazioni.

Contratti di sviluppo: riapertura dei termini

Il decreto dispone, a partire dalle ore 12.00 del 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo (per i quali il decreto direttoriale 4 agosto 2021 aveva disposto la chiusura), che rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subìto, negli anni, sostanziali modifiche verso una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La normativa attualmente in vigore (decreto MiSE del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

programmi di sviluppo industriali, compresi quelli riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei programmi elencati lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio

La legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale.

In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con la direttiva MiSE del 19 marzo 2021 sono state fornite le opportune linee operative per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei Comuni rientranti nelle aree interne del Paese.

Con decreto ministeriale 13 novembre 2020 sono state, infine, introdotte modificazioni e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, volte a perseguire una più efficace ed efficiente selezione dei programmi di investimento che possono formare Accordi di programma e Accordi di sviluppo e a introdurre misure di semplificazione delle ordinarie procedure di valutazione e gestione dei programmi di sviluppo.

Chi gestisce i Contratti di sviluppo?

La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

A chi si rivolge la misura agevolativa?

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili).

Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente (l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo);
  • imprese aderenti (le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo).

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsti per il programma complessivo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori:

– a 10 milioni di euro per i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;

– a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

– a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni nei nuovi Contratti di sviluppo

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
  • contributo in conto interessi;
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Come funziona

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Con il decreto MiSE 8 novembre 2016, è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

Con le novità introdotte dal decreto 13 novembre 2020, la rilevanza strategica è valutabile con riferimento alla sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

1. significativo impatto occupazionale;

2. capacità di attrazione degli investimenti esteri;

3. coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0;

4. infine, rilevante impatto ambientale.

Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

È anche previsto dalla normativa di attuazione dello strumento agevolativo che specifici Accordi di Programma, sottoscritti tra il Ministero, le Regioni, gli enti pubblici e le imprese interessati e l’Agenzia, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori, da valutare con riferimento all’ubicazione del programma di sviluppo in aree di crisi o con riferimento alla sussistenza di almeno due dei requisiti ordinariamente previsti per l’accesso allo strumento agevolativo.

La procedura è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già fissate, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente.

Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale.

L’intervento è consentito per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

All’intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

Sitografia

www.mise.gov.it