Retribuzione convenzionale solo con permanenza

La retribuzione convenzionale prevista dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir spetta se è soddisfatto il requisito della prestazione lavorativa nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi (risposta n. 590/E del 15 settembre 2021).

La retribuzione convenzionale ex art. 51, c. 8-bis Tuir

Secondo il richiamato articolo 51, comma 8-bis, infatti, il lavoratore distaccato deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il Ministero fissa la retribuzione convenzionale. Inoltre, l’attività deve essere svolta all’estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità e deve costituire l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

Infine, il lavoratore deve, nell’arco di dodici mesi, soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Riguardo al requisito del numero dei giorni, in più occasioni l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il criterio adottato dal legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa.

La tassazione del reddito deve avvenire nel Paese in cui è fisicamente svolta l’attività lavorativa, indipendentemente dal Paese ove si esplicano gli effetti di tale attività, o il lavoratore distaccato non potrà fruire della retribuzione convenzionale.

Né può invocarsi, in ipotesi di smartworking (come nel caso descritto nella risposta), la circostanza che esso è contrattualmente previsto, dovendo prevalere, ai fini del regime di favore, il requisito della permanenza all’estero.

Va ricordato, infine, che il periodo di lavoro nell’altro Paese non deve essere necessariamente continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per più di 183 giorni nell’arco di dodici mesi.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.fiscooggi.it