Contratto di rioccupazione, modulo RIOC per l’esonero

Per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione (art. 41, c. da 5 a 9, dl n. 73/2021), a decorrere dal 15 settembre 2021, nell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” del sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC” (messaggio INPS n. 3050 del 9 settembre 2021).

Contratto di rioccupazione: le condizioni per l’accesso alla misura agevolativa

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro autentificato dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Ove variasse in aumento la percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.

Se, viceversa, variasse in diminuzione l’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile, come già precisato nella circolare INPS n. 115/2021.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, come già previsto nella circolare n. 115/2021, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, anche in tale ipotesi l’agevolazione verrà registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale è a carico dell’utilizzatore.

A seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo.

Concludendo, l’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Il progetto ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Sitografia

www.inps.it