Fondo grandi imprese in difficoltà, istanze dal 20 settembre

Dal 20 settembre, le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell’emergenza Covid potranno presentare richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni di euro istituito al MiSE.

Il Ministero ha pubblicato un nuovo decreto – del 3 settembre 2021 – (dopo il decreto del 5 luglio 2021), che definisce i termini e le modalità per accedere alla misura introdotta con l’art. 37 del “decreto Sostegni“.

L’obiettivo è sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Il Ministero potrà intervenire, attraverso il Fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.

La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell’impresa, anche al fine di tutelare l’occupazione.

L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021.

La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it.

Fondo grandi imprese in difficoltà: ambito soggettivo di applicazione

La domanda può essere presentata da grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:

a) versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) non si trovavano già in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;

c) presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività, da valutare ai sensi di quanto previsto all’articolo 9 del decreto;

d) sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

e) hanno sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali incompatibili dalla Commissione europea;

g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva;

i) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza di primo grado anche non passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda o che, comunque, confliggano con quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

j) nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

k) non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

Sitografia

www.mise.gov.it