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  Fisco  In GU l’annullamento dei debiti tributari entro 5mila euro
Fisco

In GU l’annullamento dei debiti tributari entro 5mila euro

redazioneredazione—Agosto 3, 2021
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Annullamento automatico dei debiti tributari: pubblicato in GU n. 183 il decreto 14 luglio 2021.

Stabilisce che entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette alle Entrate l’elenco dei codici fiscali (presenti nel sistema informativo al 23 marzo 2021), delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Sono esclusi quelli indicati dall’art. 4, comma 9, del dl n. 41/2021.

Stabilisce, poi, che entro i successivi dieci giorni (30 settembre 2021) l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali che la legge prescrive, gli restituisce l’elenco segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella banca dati al 14 luglio 2021, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4 del dl n. 41/2021.

I termini dell’annullamento automatico dei debiti con il Fisco

L’annullamento dei debiti viene effettuato alla data del 31 ottobre 2021 relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate; in caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.

Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato n. 1 del dm (MEF) del 15 giugno 2015.

Il discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive dei requisiti relativi all’importo e alla condizione temporale di cui all’art. 4, comma 4, del dl n. 41 del 2021, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall’annullamento ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

L’operazione di riaccertamento

Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all’art. 2 del dlgs n. 118/2011, con delibera della giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono contestualmente al riaccertamento ordinario e straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti di cui all’elenco trasmesso dall’agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.

L’operazione di riaccertamento é oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio.

In sede di approvazione del rendiconto 2021 viene esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall’esercizio 2022.

La sospensione della riscossione di cui all’art. 4, comma 6, del più volte richiamato dl n. 41/2021 cessa il 31 ottobre 2021.

L’agente della riscossione presenta la richiesta di rimborso delle spese entro il 15 novembre 2021.

Sitografia

www.gazzettaufficiale.it

Debiti tributari
Legge n. 108 del 29.07.2021
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 14.07.2021
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