Sgravio contributi assunzione in apprendistato

Con la circolare n. 87 del 18 giugno 2021 l’Inps analizza lo sgravio contributivo previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello.

Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 8, della legge n. 160/2019, che ha per l’appunto disposto uno sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato disciplinate dall’articolo 43 del dlgs n. 81/2015, in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Apprendistato di primo livello

Si tratta dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, detto anche apprendistato di primo livello.

Lo sgravio – che comporta per i primi 36 mesi di contratto l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 – si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

L’esenzione contributiva è stata prorogata per l’anno 2021 dal comma 12 dell’articolo 15-bis del dl n. 137/2020.

Nelle ipotesi di contratto di apprendistato di primo livello stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i benefici contributivi in argomento si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Pertanto, a decorrere dal mese della trasformazione del contratto in professionalizzante troverà applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante.

Sitografia: inps.it