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  Economia  Oss e iOSS. Regole facilitate per l’e-commerce
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Oss e iOSS. Regole facilitate per l’e-commerce

redazioneredazione—Giugno 10, 2021
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In aggiunta, una determinazione dell’Amministrazione fiscale che annuncia il “Bottone rosso“

I nuovi regimi speciali One stop shop (Oss) e import One stop shop (iOss) renderanno facilitato, dal 1° luglio, l’adempimento degli obblighi Iva per le vendite online di servizi e di beni verso consumers comunitari.

Oss e iOss dal 1° luglio: il sistema dello sportello unico

Le imprese europee e extra-Ue potranno scegliere un sistema uniforme, c.d. “sportello unico”, per dichiarare e versare l’imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione, relativamente alle forniture transfrontaliere di merci e servizi.

Diversamente, dovranno identificarsi ai fini Iva in ogni Paese di consumo.
 
Le novità normative in tema di Iva per le vendite online sono sintetizzabili in: modifica e ampliamento dei regimi speciali esistenti (Mini one stop shop) limitati, a oggi, ai soli servizi digitali; introduzione di un nuovo regime speciale di importazione. 

L’aspettativa circa il neonato “sportello unico” è la riduzione della burocrazia per le aziende che operano nel commercio online fino al 95%; questo farà recuperare agli Stati membri almeno 5 miliardi di euro di evasione nel settore.

Ne beneficeranno anche gli acquirenti finali: potranno sapere immediatamente il prezzo totale (con Iva) del bene acquistato, evitando la consueta sorpresa dell’addebito successivo di imposte e dazi sugli acquisti di prodotti provenienti da territori terzi. E la consegna dei prodotti sarà più rapida.

I due regimi speciali nel dettaglio.
 
OSS – One stop shop

E’ un sistema elettronico opzionale di semplificazione degli adempimenti Iva per i venditori di beni e servizi verso consumatori comunitari. Consente ai fornitori di:

  • registrarsi/identificarsi telematicamente in un solo Stato membro, definendo tutte le vendite intracomunitarie a distanza di beni e le prestazioni di servizi da impresa a consumatore;
  • riportare e versare l’Iva dovuta per le forniture in un’unica dichiarazione elettronica con cadenza trimestrale;
  • rapportarsi anzitutto con l’Amministrazione finanziaria del proprio Stato membro.

Oss non Ue

Le imprese non stabilite nell’Unione europea, che forniscono servizi a privati consumatori comunitari potranno, dal prossimo 1° luglio, non registrarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni ma potranno corrispondere l’imposta nel solo Paese di identificazione avvalendosi del regime Oss non Ue.

Attenzione: le nuove norme non modificano il luogo di prestazione di tali servizi, ma offrono soltanto una procedura semplificata per effettuare i relativi adempimenti fiscali.
 
Oss Ue

Torniamo all’ampliamento dell’ambito applicativo del regime Moss (Mini one stop sho) Ue. Avverrà da un punto di vista soggettivo (viene esteso l’ambito di applicazione dei soggetti passivi che possono ricorrere al regime speciale) ed oggettivo, ovvero:

– il prestatore stabilito nella Comunità, oltre ai servizi transfrontalieri digitali a privati consumatori, già previsti per il Moss, potrà dichiarare anche tutte le altre tipologie di prestazioni che hanno luogo nel territorio comunitario;

– il fornitore, unionale e non, potrà dichiarare le vendite a distanza intracomunitarie di beni. 

In aggiunta, i marketplaces (piattaforme online), considerati fornitori presunti delle cessioni all’interno dell’Unione, potranno dichiarare nel regime le vendite a distanza intracomunitarie di beni e determinate cessioni nazionali di beni. 

L’impatto delle nuove regole Iva avverrà anche sulle vendite a distanza di merci introdotte dall’esterno della Comunità europea:

1. verrà eliminata l’esenzione dall’Iva per le importazioni di merci entro il valore di 22 euro. Di conseguenza, tutti i beni importati saranno soggetti a imposta;

2. saranno disponibili due meccanismi opzionali semplificati, alternativi, con funzionamento analogo allo “sportello unico”, per la riscossione dell’Iva delle vendite di prodotti importati con un valore intrinseco non superiore a 150 euro:

a. regime iOss (import One stop shop), metodo diretto a venditori e marketplaces, che consente di riscuotere direttamente dall’acquirente finale, dichiarare e versare, con cadenza mensile, l’Iva all’importazione;

b. gli operatori postali e i corrieri potranno avvalersi di un secondo regime opzionale (Special arrangement for declaration and payment of import Vat) se non viene utilizzato il regime iOss e i beni sono immessi in libera pratica nello Stato membro nel quale termina la spedizione o il trasporto.

Infine, per le merci importate con un valore intrinseco superiore a 150 euro non sono previste modifiche alla riscossione dei dazi doganali e dell’Iva.

E il Bottone Rosso cos’è?

Per terminare, una ulteriore interessante novità dell’ultim’ora: gli operatori iscritti nell’elenco “e-commerce P41” (platform for import), dal 15 al 30 giugno 2021, previa specifica comunicazione, possono mantenere le semplificazioni dichiarative loro concesse, in ragione alla loro iscrizione nell’elenco.

La comunicazione, contenente una illustrazione delle motivazioni, va inviata alla direzione Dogane, che gestisce l’elenco, e, per conoscenza, alla direzione Organizzazione e Digital Transformation, oltre che alla direzione territoriale e all’ufficio delle dogane competenti.

La direzione Dogane, in assenza di osservazioni da parte delle strutture interessate, tacitamente conferma la validità dell’iscrizione fino al 1° luglio 2021.

Se non funzionano i sistemi informatici degli operatori interessati si può ricorrere alla procedura di emergenza denominata “Bottone Rosso”.

Nasce così una procedura di emergenza, attivabile dal 1° luglio e in vigore fino al 20 luglio 2021, che consente, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici degli operatori interessati all’utilizzo del nuovo tracciato dichiarativo H7, la trasmissione della dichiarazione doganale utilizzando il messaggio IM, escluse le operazioni che prevedono l’indicazione del codice Ioss.

Prende l’avvio attraverso l’apposita notifica regolata dal c.d. “Bottone Rosso”, che prevede l’invio di una comunicazione di massimo 2.000 battute spazi inclusi, contenente un’illustrazione delle motivazioni, che deve essere presentata al manifestarsi del malfunzionamento.

Attivata la procedura di emergenza, la direzione Organizzazione e Digital Transformation fornisce l’eventuale supporto tecnico per il superamento del malfunzionamento.

Attraverso il “Bottone Rosso” si può comunicare sia l’interruzione della procedura di emergenza che riattivarla in caso di ulteriore necessità.

La novità è annunciata nella determinazione direttoriale 8 giugno 2021, a firma dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Sitografia: fiscooggi.it / agenziaentrate.gov.it / adm.it
 

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