Gestioni artigiani e commercianti. Rimborsi

Circa il diritto al rimborso dei contributi previdenziali ed assistenziali indebitamente versati alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la circolare dell’Inps n. 75/2021 rammenta che ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 613/1966, tali contributi, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa.

Dalla citata disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.

Tale interpretazione risulta confermata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella decisione n. 25488/2007 che, con riferimento alla contribuzione indebitamente versata alla Gestione degli artigiani, ha stabilito che l’espresso riferimento al versamento “in qualsiasi tempo” indica chiaramente che il legislatore ha inteso escludere l’applicabilità della sanatoria riguardante i contributi indebitamente versati, in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani (e ai lavoratori autonomi), i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono invece parte di un rapporto trilaterale, nel quale è il datore di lavoro il titolare dell’obbligo contributivo e dell’eventuale diritto alla restituzione dei contributi.

A tal fine, la circolare Inps precisa che le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo (articolo 2033 del c.c.).

Gestioni artigiani e commercianti, il diritto al rimborso soggiace al termine di prescrizione

Di conseguenza, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità.

Con riferimento al regime della prescrizione, la previsione del citato articolo 12, l. 613/1966 non può, infatti, essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 2946 del c.c.

Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.

Sitografia: servizi2.inps.it