Welfare premiale, borsa di studio tassata

Una società che intende introdurre, in via sperimentale, per il biennio 2020-2021 un piano di welfare premiale consistente nell’assegnazione di un budget di spesa figurativo a carico del datore di lavoro, non rimborsabile e fruibile attraverso il conferimento di borse di studio da assegnare ai familiari dei dipendenti, non può beneficiare dell’esenzione sulle somme erogate.

Nella risposta n. 311/E/2021 viene sottolineato che le borse di studio predisposte dal piano di welfare aziendale non sono vincolate al raggiungimento di un risultato di eccellenza, come previsto dalla normativa, ma sono corrisposte con un semplice attestato di frequenza scolastica, promozione o  parziale superamento degli esami universitari.

Le somme, infatti, non sarebbero corrisposte a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, né per premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza, essendo sufficiente il normale svolgimento del percorso scolastico.

Sarebbero corrisposte a fronte di una certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza dell’alunno, la promozione senza debiti nel caso di scuole primarie o secondarie, il superamento di almeno la metà degli esami nel caso di percorso universitario.

Welfare premiale: esenzione solo al verificarsi dei requisiti di norma

E’ necessaria la considerazione che il legislatore voglia chiaramente evitare che l’erogazione in natura si traduca in un aggiramento dei criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente, fatta la quale l’Agenzia delle Entrate prosegue concludendo che i benefit che la società istante intende corrispondere non potranno beneficiare dell’esenzione non avendo i requisiti previsti dalla norma:

a. un’ampia platea di beneficiari o

b. il raggiungimento di un risultato eccellente.

Sitografia: https://www.agenziaentrate.gov.it – https://www.fiscooggi.it