Rivalutazione con 3 nuovi codici tributo
Per la rivalutazione dei beni d’impresa l’Agenzia delle Entrate istituisce tre codici tributo:
– due di essi – “1857” e “1858” – consentono il pagamento, con modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito;
– un terzo codice tributo – “1859” – in relazione ai settori alberghiero e termale, per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
I tre codici tributo sono così denominati:
“1857” – “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
“1858” – “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
“1859” – “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo appena istituiti vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Sitografia: fiscooggi.it