Consulente aziendale non soggetto a ritenuta
Quando il consulente aziendale svolge la propria attività in forma di impresa, regolarmente iscritta al registro imprese e con partita Iva, il corrispettivo corrisposto al momento dell’erogazione dell’emolumento non è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto.
E’, sinteticamente, la risposta n. 312/E del 30 aprile 2021, dove il professionista oggetto dell’istanza alle Entrate svolge l’attività di consulenza quale prestazione professionale intellettuale, percependo un compenso mensile.
La società committente chiede chiarimenti circa le modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere al consulente, previa emissione di fattura con Iva, e se sia corretta l’applicazione – all’atto del pagamento – della ritenuta d’acconto nella misura del 20%.
La disciplina organica della materia proviene dalla legge n. 4/2013, che sulle professioni “senza albo” – definite come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi/elenchi – si proponeva di regolamentare l’attività dei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il concorso di questo.
L’articolo 1, comma 3 della citata legge prevede, in particolare, che “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”.
In caso di inosservanza di tale disposizione, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (Dlgs n. 206/2005), in quanto “responsabile” di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con un’ammenda amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione.
Consulente aziendale, tutto dipende dalla modalità di esercizio della professione
Sulla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dispone che “La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente”, lasciando al professionista per il quale non è prevista l’iscrizione ad un albo professionale la libertà di scegliere la modalità di svolgimento della propria attività.
Se il professionista svolge la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25 del Dpr n. 600/1973).
Viceversa, ove l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.
Sitografia: https://www.agenziaentrate.gov.it – https://www.fiscooggi.it