Inps illustra le novità del dl Sostegni sulla Cig

L’Inps illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 (c.d. “decreto Sostegni”) in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’articolo 8 del decreto interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di:

– cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO);

– cassa integrazione in deroga (CIGD);

– assegno ordinario (ASO),

che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

L’impianto normativo delineato dal decreto–legge n. 41/2021, nel rideterminare il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, si pone nel solco già tracciato dalla legge di Bilancio 2021, e ripropone la logica della selettività degli interventi.

La norma, infatti, differenzia sia l’arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti di
integrazione salariale sia il numero delle settimane richiedibili.

INPS su CIGO…

Più specificatamente, il comma 1 dell’articolo 8 prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

…e su CIGD

Il successivo comma 2 stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, l’Inps osserva che la
decorrenza del 1° aprile 2021, prevista per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020 (di Bilancio per il 2021), atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di Bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021.

In relazione a quanto precede – ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti,
come definita dal decreto-legge n. 41/2021 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del
decreto Sostegni, l’Istituto fa presente – nella circolare n. 72 del 29 aprile 2021 – che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei
datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

La Redazione di redigo.info invita a leggere il dettaglio delle novità sui trattamenti emergenziali di cui alla citata circolare.

Sitografia: inps.it