ISD, redigo torna alle specifiche

In materia di ISD Imposta sui Servizi Digitali introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019)- la circolare n. 3 del 23.03.2021 forniva chiarimenti interpretativi.

Alcuni sono sintetizzati nell’articolo “Imposta sui servizi digitali, l’AE sull’ambito di applicazione“.

Intendiamo soffermarci, questa volta, sull’ambito di applicazione soggettivo, specificando le modalità di verifica del superamento delle soglie nonché taluni aspetti definitori, e sull’ambito di applicazione oggettivo, precisando il contenuto dei servizi digitali soggetti all’imposta e i servizi esclusi.

ISD. Ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione dell’imposta

L’ambito di applicazione soggettivo dell’imposta sui servizi digitali é caratterizzato da 2 criteri identificativi, contestuali:

1. lo svolgimento di attività d’impresa: tra i potenziali destinatari si ritiene la norma includa una pluralità di operatori, indipendentemente dalla forma giuridica da questi adottata. Ciò implica che, in linea teorica, possono assumere la qualifica di soggetti passivi dell’imposta in esame le società, gli enti commerciali e non commerciali (questi ultimi limitatamente all’attività commerciale svolta) e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale;

2. il superamento di due soglie dimensionali: l’esercente l’attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo, deve conseguire: a. un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro (c.d. “prima soglia”); b. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro (c.d. “seconda soglia”).

Le due soglie dimensionali devono essere superate congiuntamente nell’anno solare antecedente a quello di applicazione dell’ISD (ossia di conseguimento dei ricavi imponibili).

Veniamo all’ambito di applicazione oggettivo dell’imposta, volta ad assoggettare a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall’utilizzo da parte del soggetto passivo di un’interfaccia digitale e dal contributo (non necessariamente attivo o consapevole) alla creazione di valore da parte degli utenti.

La circolare puntualizza che l’elemento da assoggettare a tassazione sono i ricavi ottenuti, tramite l’interfaccia digitale, dalla monetizzazione del contributo degli utenti, non altro.

Sinteticamente, l’ISD è stata concepita per assoggettare ad imposizione i corrispettivi generati dalla fornitura dei seguenti servizi digitali:

a) veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

b) messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Negative list

Appurato che l’ISD intende assoggettare a tassazione i ricavi generati dalla fornitura di servizi digitali caratterizzati dalla creazione di valore da parte (con il contributo) degli utenti, il Legislatore nazionale ha inserito nel comma 37-bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 una esemplificazione negativa (cd. “negative list”) in cui sono espressamente elencati i servizi da non considerare ai fini dell’applicazione dell’imposta. Si tratta di:

1. fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;

2. fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

3. messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

4. messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire servizi finanziari;

5. cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d)

6. svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Quanto sopra sintetizzato, redigo.info lascia al lettore la decodificazione degli aspetti particolari trattati dalla circolare, quali le sottocategorie di servizi digitali interessati dall’ISD.

Fonte: Agenzia delle Entrate