Covid, CdL sui ratei mensili di 13ª, 14ª e Tfr

Le conseguenze negative prodotte dalle problematiche occupazionali da Covid-19 sul reddito da lavoro dipendente sono oggetto di riflessione sulle soluzioni percorribili.

I Consulenti del lavoro analizzano, in particolare, gli aspetti legati ad una possibile risposta: procedere alla monetizzazione mensile dei ratei di 13ª, 14ª e Tfr, distinguendo tra aspetti retributivi e aspetti contributivi.

Lo fanno nel sito internet, in home page, con un interessante contributo del 23 aprile 2021 che, per l’appunto scomponendo i due aspetti, sottopone ad attenta valutazione le eventuali questioni che ne discendono.

Problematiche occupazionali da Covid

1. Aspetti retributivi

La 13ª mensilità, rammentano i professionisti del lavoro, trae origine da un accordo interconfederale per l’industria del 1946 (risalente, quindi, all’epoca corporativa entrata nel 1960 a pieno titolo nel nostro ordinamento repubblicano con efficacia erga omnes). Può, dunque, essere definita un istituto di fonte legale che, per tale ragione, a differenza della 14ª mensilità è prevista da ogni contratto collettivo.

Viceversa, la 14ª mensilità è un istituto di fonte contrattuale.

Il Tfr è anch’esso di fonte legale: l’art. 2120 del c.c. ne prevede l’erogazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La disposizione codicistica prevede, a fronte di specifiche causali – integrate dai contratti collettivi – la possibilità di erogare, in costanza di rapporto, delle anticipazioni e, infine, l’ultimo comma, concede alle parti la possibilità di concordare condizioni di maggior favore. Inoltre, è bene precisare che, in base all’art. 2077, 2° comma, c.c., le pattuizioni individuali migliorative prevalgono sulle disposizioni del contratto collettivo.

Nulla osta, pertanto, affinché, retributivamente, le parti possano accordarsi (preferibilmente per iscritto) per erogare – quale condizione di miglior favore (maggior reddito mensile ai dipendenti) – gli istituti in argomento con periodicità mensile.   

Il datore di lavoro dovrà però accertarsi, in presenza di variazioni retributive medio tempore, che la somma degli acconti mensili sia effettivamente pari alla retribuzione in pagamento al mese di dicembre ovvero quello previsto per la 14ª mensilità, provvedendo – in caso contrario – ai relativi conguagli.

Problematiche occupazionali da Covid

2. Aspetti contributivi

La questione contributiva è cosa a sé, autonoma e distinta dal profilo retributivo.

Il versamento dei contributi è disciplinato dall’art. 1 della L. 389/89, che fissa la relativa base imponibile nelle retribuzioni previste dalla legge, dalla contrattazione collettiva, da accordi collettivi o da contratti individuali, laddove questi ultimi siano più favorevoli al lavoratore.

Esclusa la retribuzione differita (TFR) che non è imponibile contributivo, la Fondazione Studi analizza le eventuali problematiche connesse alle mensilità aggiuntive.

In questo caso occorre considerare cosa prevede il contratto collettivo applicato, vale a dire il pagamento della 13ª mensilità a dicembre e a giugno/luglio della 14ª, dal che, in sede ispettiva, si renderà necessario dar conto del differente minore imponibile dei citati mesi (per effetto della cadenza mensile delle mensilità aggiuntive), che potrebbe dar luogo a recuperi contributivi (e agevolativi).

Questa sottolineata differenza potrà essere giustificata nei seguenti 3 modi, non necessariamente alternativi:

1. con accordo individuale (che è di maggior favore per il lavoratore);

2. con accordo collettivo (anche aziendale) sottoscritto con le sigle sindacali comparativamente più rappresentative, in cui sarà stata concordata la modalità mensile;

3. quanto alla 13ª mensilità (di fonte legale, non modificabile perciò per via pattizia), qualora dovessero residuare perplessità ispettive invocando, per analogia, la prassi sull’obbligazione contributiva delle ferie in cui è previsto che il pagamento della contribuzione sulle ferie annuali residue venga recuperato all’atto del godimento o della cessazione del rapporto.

In questo caso, infatti, vi sarebbe un’identità di ratio: il maggior versamento dei contributi mensili (per effetto del rateo) dovrebbe essere recuperato da quelli da versare nel mese di dicembre (relativi all’intera 13ª), il cui risultato corrisponderà al solo rateo di dicembre.

Fonte: consulentidellavoro.it