Ammortamento con deroga. Sospensione possibile

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali può essere sospeso. La deroga è dettata dal difficile periodo innescato dagli eventi pandemici.

Un documento interpretativo OIC del 14 aprile 2021, il n. 9, titola: “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti” ed analizza la disciplina sotto il profilo tecnico contabile.

Le disposizioni ivi contenute si applicano alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e alle società tenute a redigere il bilancio consolidato.

La facoltà di deroga dell’ammortamento

La facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di sospendere fino a un massimo del 100% l’ammortamento dell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, per i beni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è condizionata alla destinazione di un importo pari agli ammortamenti sospesi a una riserva indisponibile utili (o riserve di utili o altre riserve patrimoniali).

Nel documento, l’OIC ha precisato che la sospensione degli ammortamenti non esclude la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni (articolo 110, commi 1-7, legge n. 126/2020).

L’applicabilità della deroga è estesa alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020.

Nella nota integrativa dovrà essere indicato:

1. su quali immobilizzazioni e in che misura gli ammortamenti sono stati sospesi;

2. le ragioni della deroga;

3. i riflessi sulla situazione patrimoniale ed economica.

La sospensione ha valore esclusivamente civilistico, quindi genera fiscalità differita.

La deroga può essere applicata:

a. ai singoli elementi delle immobilizzazioni;

b. a gruppi di immobilizzazioni;

c. all’intera voce di bilancio.

I giornalisti di redigo.info invitano alla lettura dell’interessante documento interpretativo 9, con particolare riguardo agli esempi illustrativi benché non siano parte integrante dell’interpretazione OIC.

Fonte: Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

Fonte: FiscoOggi