Dal Bilancio 2021 l’esonero per assunzione di under 36

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, commi da 10 a 15, prevede un esonero contributivo per:

– l’assunzione di giovani a tempo indeterminato;

– le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, effettuate nel biennio 2021-2022.

La circolare INPS n. 56/2021 fornisce le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura.

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privato (ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Dal Bilancio anche le esclusioni

I rapporti di lavoro esclusi dall’esonero previsto nella legge di Bilancio per il 2021 sono:

di apprendistato;

di lavoro intermittente;

di lavoro domestico;

con personale che ha qualifica dirigenziale.

Fonte: INPS