Interventi edilizi, opzione cessione entro il 15 aprile

Circa gli interventi edilizi oggetto di bonus, il termine del 31 marzo 2021 entro cui inviare la comunicazione delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 slitta ancora: i contribuenti hanno ancora 15 giorni.

Con il provvedimento del 30 marzo 2021, il termine ultimo viene fissato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relative alle spese sostenute nel 2020.

L’Agenzia, concede un lasso di tempo maggiore agli operatori economici tenendo anche conto della proroga al 10 maggio 2021 (prevista dall’articolo 5, comma 22, del decreto “Sostegni”) del termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Interventi edilizi: chi beneficia della proroga?

Destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2 del decreto “Rilancio”, che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, compresi banche e altri intermediari finanziari.

La comunicazione, relativa alle spese sostenute nel 2020, dovrà essere inviata tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Riguardo all’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, occorre far riferimento:

− per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, al criterio di cassa; quindi, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;

− per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza; quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi