Agenzia Entrate sui compensi ai dipendenti

Agenzia delle Entrate. La concessione di una card ad opera di una società ai propri dipendenti, che permette di acquistare beni della stessa società con uno sconto rispetto al prezzo di listino, non rappresenta un compenso imponibile quando:

– il prezzo pagato dai lavoratori supera quello pagato da soggetti legati con accordi franchising o di somministrazione;

– l’abbuono, non cumulabile, non supera quello applicato alla generalità della clientela in alcuni periodi dell’anno.

Le caratteristiche della card nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, consentono di considerarla un mero strumento tecnico utilizzato per fruire dello sconto.

Agenzia Entrate, risposta n. 221: card sconto

Questa, in estrema sintesi, la risposta n. 221/E/2021, elaborata con il supporto normativo dell’articolo 51 del Tuir, che stabilisce che nel reddito di lavoro dipendente va assoggettato a tassazione, in generale, tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro: oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei “vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa (in particolare, compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro).

Nel caso in esame, poiché il prezzo pagato dai dipendenti della società istante è superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione, esso non si configura quale corrispettivo simbolico che maschera l’erogazione di una retribuzione.

Inoltre, come detto, lo sconto ai dipendenti – non superiore a quello applicato alla generalità della clientela in certi periodi dell’anno – non può essere cumulato con altre iniziative commerciali analoghe adottate in favore della clientela.

In base a tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che non vi sia alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso.

La rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo dei beni acquistati dai dipendenti della società generebbe, invece, una disparità di trattamento tra i clienti dell’istante che potrebbero acquistare la merce ad un prezzo scontato e i dipendenti della stessa società che vedrebbero tassato il vantaggio economico.

Ai “compensi incentivanti la produttività”, erogati al personale, in periodi d’imposta successivi a quello di riferimento, per effetto della “contrattazione articolata di ente”, si applica la tassazione separata. Agli emolumenti distribuiti per progressioni di carriera e specifiche professionalità, invece, quella ordinaria.

Agenzia Entrate, risposta n. 223: compensi incentivanti la produttività

I motivi alla base della precisazione di cui sopra vengono chiariti nella risposta n. 223/E/2021.

Un ente pubblico economico corrisponde al proprio personale diversi tipi di compensi, alcuni dei quali vengono assoggettati a tassazione separata perché erogati in virtù di contratti collettivi, leggi e regolamenti che rientrano tra le cause giuridiche previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir; altri, sempre previsti dalla contrattazione integrativa poiché correlati alla verifica del raggiungimento di determinati obiettivi, vengono viceversa sottoposti a tassazione ordinaria.

Nello specifico, l’istante chiede chiarimenti in relazione alle modalità di tassazione da applicarsi a tre tipologie di remunerazioni:

– compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come quelli stabiliti dal comma 2 dell’articolo 18 della legge n. 88/1989, che dispone “Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività”;

– progressioni di carriera per esami o per titoli con finanziamento a carico dei fondi per i trattamenti accessori o del bilancio dell’istante;

– compensi professionali ai professionisti legali.

Ritenendo che tutte le somme in questione vadano a tassazione separata, chiede, in aggiunta, di conoscere la corretta modalità di recupero della maggiore imposta versata nell’ultimo decennio, da parte del personale dipendente ed ex dipendente, in relazione a compensi sui quali sia stata erroneamente applicata la tassazione ordinaria.

La norma di riferimento è l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir che dispone l’assoggettabilità al regime di tassazione separata degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente (riferibili ad anni precedenti), percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto). In pratica, perché si possa applicare tale modalità di tassazione è necessario che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e il ritardo nella corresponsione non deve essere fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l’erogazione degli emolumenti.

Quindi, conclude l’Agenzia, qualora ricorra una delle cause giuridiche del richiamato articolo 17, come il contratto collettivo, anche decentrato, nel quale è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti, si applica la tassazione separata.

Indagini vanno, invece, effettuate sempre quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

Pertanto, a prescindere dalla complessità dell’iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l’applicazione della tassazione separata.

In relazione alle tipologie di emolumenti illustrati dall’istante, qualora l’erogazione dei “compensi incentivanti la produttività” avvenga in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente” si applica la tassazione separata. Riguardo, invece, alle altre due tipologie di compensi, se il ritardo non è dovuto a una delle cause di cui all’articolo 17, si applica la tassazione ordinaria.

In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria in luogo di quella separata, l’amministrazione rimanda all’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, che contiene i termini entro i quali lo stesso personale può presentare richiesta di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, anziché a tassazione separata.

Fonte: Agenzia delle Entrate/Fiscooggi