Software 4.0, importante novità dal Piano Transizione

Nella Legge di bilancio per il 2021, i software 4.0 non godono di nuovi vantaggi fiscali rispetto al credito d’imposta fissato nel 2020 ma la misura è stata stabilizzata per il prossimo biennio (2021/2022), permettendo agli imprenditori di ponderare gli investimenti che effettuano.

Dall’articolo 1, comma 1058: “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”.

Risulta invece nuova la previsione contenuta nel Piano Transizione 4.0: l’accesso al credito per i software è svincolato dall’acquisto degli hardware.

Vediamo perché.

Sui software 4.0 la novità dal Piano Transizione

Il Decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 introduce un importante chiarimento fiscale sul legame tra l’hardware e il software (i beni degli allegati A e B del Piano Industria 4.0).

Se, infatti, in precedenza era possibile ottenere il superammortamento (per i software – allegato B) solo dopo aver conseguito l’iperammortamento – ovvero solo dopo aver investito nei beni dell’allegato A – macchine o linee – con il Decreto attuativo l’accesso al beneficio fiscale dei beni compresi nell’allegato B è svincolato dall’acquisto (oltre all’interconnessione e all’integrazione) dei beni compresi nell’allegato A.

Possibili sanzioni

La novità è importante:

– in precedenza il superammortamento (concesso per i software dell’allegato B) poteva interessare quanti avessero ottenuto anche l’agevolazione dell’iperammortamento per i componenti hardware.

Ma è recentemente emerso da anticipazioni dei dati delle analisi condotte dal MiSE, che le aziende fruitrici degli incentivi 4.0 (iperammortamento + incentivo sul software) sono 56.302, così composte:

13.843 soggetti hanno fruito solo dell’iperammortamento sull’hardware;

1.448 imprese hanno invece fruito (legittimamente) sia dell’incentivo sui beni materiali sia di quello sui beni immateriali;

41.011 aziende infine solo dell’incentivo al 140% sul software.

Questo dato delinea chiaramente che una grande quantità di aziende ha fruito del superammortamento senza averne titolo, rischiando di incorrere in sanzioni.

E’ dunque evidente che la novità ora descritta si è resa necessaria. E’ altrettanto evidente che si tratta di un’opportunità da inquadrare nell’esigenza di evitare che le imprese rischino ancora pesanti sanzioni.