Cessione Superbonus, prima scadenza entro il 31
Superbonus: prima scadenza per i beneficiari che hanno optato per la cessione a terzi di un credito d’imposta corrispondente all’agevolazione spettante.
La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2020 dovrà essere inviata, tramite l’apposita applicazione web o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, entro mercoledì 31 marzo.
Con un provvedimento del 22 febbraio scorso, l’AE ha fatto slittare, per il primo appuntamento, il termine ordinario del 16 marzo alla fine del mese.
La possibilità di trasformare lo sconto Irpef del 110% in un credito di imposta da trasferire a terzi è prevista dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
Destinatari della cessione possono essere:
1. i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
2. altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
3. gli istituti di credito e
4. intermediari finanziari.
Chi riceve il credito può, a sua volta, cederlo ad altri.
I presupposti per la cessione
Trasformare la detrazione in credito d’imposta cedibile è possibile a determinate condizioni.
L’opzione può essere esercitata soltanto due volte per le spese relative allo stesso Superbonus, in relazione ad altrettanti stati avanzamento dei lavori, il primo dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo e il secondo ad almeno il 60%.
In definitiva, la cessione del credito per gli interventi effettuati nel 2020 può essere presentata soltanto se le spese sostenute nel 2020 riguardano almeno il 30% dell’avanzamento dei lavori rispetto al completamento del progetto pianificato, condizione che deve essere attestata con visto di conformità.
In caso contrario:
a. il contribuente non potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito;
b. dovrà pagare il fornitore tramite bonifico bancario o postale (contenente le informazioni necessarie per usufruire delle altre detrazioni come quella spettante per le ristrutturazioni edilizie);
c. potrà usufruire della detrazione del 110% in sede di dichiarazione dei redditi, ripartita in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui ha effettuato il pagamento.
La somma non utilizzata in un periodo d’imposta non può essere portata in detrazione nell’anno successivo o chiesta a rimborso.