Enea: chiarimenti sul Superbonus 110%

L’Enea pubblica chiarimenti sul Superbonus (asseverazioni e computo metrico), negli “approfondimenti” della sezione Faq “Superbonus 110%”.

Enea: chiarimenti sulle asseverazioni

Le asseverazioni sono necessarie ai fini dell’utilizzo diretto della detrazione del 110% o in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

La precisazione Enea in merito è che, redatte dal tecnico abilitato in accordo con il decreto “Asseverazioni”, esse devono essere  trasmesse, attraverso il portale dedicato al Superbonus. Gli allegati obbligatori da inserire sono:

– l’Ape ante operam;

– l’Ape post operam;

– la polizza assicurativa con massimale adeguato;

– le fatture delle spese sostenute;

– la copia del computo metrico.

Il computo metrico da allegare è quello globale: il totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell’asseverazione.

Quindi, anche nel caso di Sal (Stato avanzamento lavori) intermedi – ad esempio 30% e 60% – va caricato il computo metrico complessivo, che deve essere unico e contenere:

• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
• le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private, relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale;
• le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (ad esempio, attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell’intervento);
• le spese sostenute per la documentazione da presentare agli enti competenti.

L’Enea consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee.

Enea: chiarimenti sul computo metrico

Allegare il computo metrico all’asseverazione non è, di contro, obbligatorio in caso di Ecobonus ordinario (articolo 14, Dl n. 63/2013) con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020. Oltre tale data, l’adempimento, relativo alla verifica della congruità delle spese e del computo metrico, è necessario anche per i lavori ricompresi nell’Ecobonus.

Il computo metrico per l’Ecobonus ordinario non va trasmesso all’Enea, ma va conservato a cura del soggetto beneficiario.

Nella nota di chiarimento Enea richiama gli adempimenti ulteriori ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Il riferimento è al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, vale a dire:

commercialisti;

ragionieri;

periti commerciali e consulenti del lavoro.

Anche dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.