Agenzia: patent box e autoliquidazione coesistono

Agenzia delle Entrate: le procedure di autoliquidazione e Patent box – in un’operazione di fusione per incorporazione – possono coesistere, purché siano riferite a diverse opzioni (ad esempio, a diversi beni immateriali tra loro non complementari).

Il contribuente sceglie liberamente il regime di determinazione del reddito agevolabile per ciascun bene immateriale o gruppo di beni immateriali legati da vincolo di complementarietà.

Questa la risposta AE n. 153/2021, dove l’Amministrazione ripercorre la normativa del Patent box, il regime opzionale di cui alla Legge di Stabilità 2015, che dedica una tassazione agevolata ai redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, al fine di incentivare:

– gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

– la collocazione in Italia dei beni immateriali detenuti all’estero da imprese italiane o estere;

– il mantenimento dei beni immateriali in Italia.

E’ poi intervenuto il Dl n. 34/2019 – c.d. “Crescita” – che ha modificato le misure agevolative, introducendo un nuovo regime di autoliquidazione oneri documentali (definito OD), che “consente, in tutti i casi di utilizzo diretto del bene, in alternativa all’accordo con l’amministrazione finanziaria, di autoliquidare il beneficio in dichiarazione, purché il contribuente predisponga il set informativo richiesto”.

Agenzia delle Entrate: sì alla coesistenza ma con condizione

Quanto, perciò, conclude la risposta n. 153/E/2021 è che la procedura di autoliquidazione disciplinata dal decreto “Crescita” (opzione OD) può coesistere con la procedura ordinaria Patent box, sempre che, come anticipato più sopra, siano riferite a diverse opzioni. Con facoltà di scelta ad opera del contribuente.