Patrimonio Destinato. Regole in Gazzetta
Del “Patrimonio Destinato” – l’istituto introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 6/2003 – i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti sono contenuti nel decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10.03.2021.
Il decreto legislativo ha modificato gli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile e ha vincolato, nell’ambito delle società per azioni, una parte del patrimonio sociale a uno scopo determinato: “La società può: (…) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”.
Il recente decreto “Rilancio” (art. 27, dl n. 34/2020) ha poi introdotto alcune importanti regole sulla imposizione fiscale relativa al patrimonio.
Patrimonio Destinato (o “Patrimonio Rilancio”)
In definitiva, il “Rilancio”:
– autorizza la costituzione di un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio“, cui sono apportati beni principalmente dal MEF;
– dispone, inoltre, che i conferimenti a tale fondo sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Il fondo è gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP).
Dall’art. 27, c. 4 dl n. 34/2020:
“Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.”.