Ravvedimento nelle scadenze del 10 marzo 2021

Fisco: appuntamento con il ravvedimento.

Ravvedimento. 1.Presentazione tardiva intermediari

Ultimo giorno utile – il 10 marzo – per gli intermediari abilitati all’invio telematico che non hanno trasmesso entro il 10 dicembre 2020:

– le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante;

– le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica per regolarizzare mediante ravvedimento il mancato invio delle dichiarazioni.

Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.

La sanzione deve essere versata con modello F24 attraverso modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

2. Presentazione tardiva Irap 2020

Ultimo giorno utile – il 10 marzo – per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap 2020 e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che non hanno provveduto all’adempimento entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

Gli interessati devono trasmettere la dichiarazione con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.

3. Presentazione tardiva Redditi 2020

Ultimo giorno utile – il 10 marzo – per i contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile anche per gli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 31 luglio 2020 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per le società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2020 entro il termine del10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

Ultimo giorno utile per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2020 entro il termine del10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020 , per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso.

Tutti gli interessati devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il versamento della sanzione ridotta, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

La sanzione deve essere versata con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 8911.