Accordo sindacale poi Cigd, dubbi fugati da Fondazione Studi

Sulla presunta obbligatorietà dell’accordo sindacale ai fini della concessione della cassa in deroga insiste il dubbio a seguito di rifiuti delle domande di accesso al trattamento di integrazione salariale in assenza dell’allegazione del predetto accordo, ritenuto requisito essenziale.

Il nuovo approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, pubblicato sul sito internet dal 4 marzo 2021, propone il riepilogo della disciplina di riferimento, evidenziando che unico obbligo del datore di lavoro che intende accedere alla cassa integrazione in deroga (come per la misura ordinaria) è informare in via preventiva i sindacati dell’intenzione e partecipare all’esame congiunto, se richiesto dalla legge.

Accordo sindacale non obbligatorio

L’onere datoriale si ferma, dunque, allo scrupoloso e tempestivo adempimento del dovere informativo, non si estende alla necessità di ratificare obbligatoriamente l’accordo.

E’ una posizione logica confortata dalla sua giustificazione giuridica legata all’ontologia dell’accordo.

In definitiva, al datore di lavoro non può essere imposto un accordo “artificiale” che, in quanto fondato sulla volontà delle parti, soggiace alla libertà di determinazione di queste e non può rappresentare, il suo raggiungimento, la conditio sine qua non imposta con legge per l’autorizzazione ad una misura come la Cassa integrazione in deroga.

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro