Somministrazione incentivata
L’articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 104/2020 (c.d. “decreto Agosto”), in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 consente, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto.
La deroga è applicabile ai contratti di lavoro in somministrazione a termine?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene – interpello n. 2 del 3.2.2021 – che il richiamato articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.
Ribadisce, inoltre, che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.
L’interpretazione segue la logica della salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati.
Peraltro, quanto interpretato è in linea con l’obiettivo di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe, invece, necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.