Plafond Iva, sì anche per i soggetti esteri
L’istituto del Plafond Iva consente agli esportatori abituali di effettuare, al verificarsi di precise condizioni di legge e dietro presentazione di una dichiarazione d’intento, acquisti senza il pagamento dell’Iva, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni verso l’estero realizzate nel corso dell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
Plafond Iva. Condizioni d’accesso al regime
La facoltà di acquistare o importare senza pagamento dell’imposta è applicabile se l’ammontare dei corrispettivi realizzati con l’estero è superiore al 10% del volume d’affari calcolato in base alla normativa Iva.
I corrispettivi delle cessioni intracomunitarie concorrono alla determinazione del plafond e alle relative percentuali necessarie per l’effettuazione di acquisti senza pagamento dell’Iva.
Non sono imponibili:
– le cessioni di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili;
– le prestazioni di servizi rese nei riguardi dei soggetti che effettuano cessioni all’esportazione o cessioni intracomunitarie e si avvalgono della facoltà, che può essere applicata anche dai soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni nonché servizi internazionali, nei limiti dei relativi corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate – risposta n. 148/2021 – precisa che possono effettuare acquisti senza il pagamento dell’Iva, nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti, anche soggetti esteri identificati ai fini Iva in Italia, purché siano verificati le condizioni descritte e lo status di esportatore abituale.
Il caso specifico del soggetto non residente
Può, quindi, fruire della disciplina anche l’esportatore abituale non residente stabilito in uno Stato UE e identificato direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. L’identificazione fiscale di tale soggetto, in assenza di una stabile organizzazione, può avvenire direttamente o tramite un rappresentante fiscale.