Erogazione liberale anti-Covid, detrazione al dipendente
Il datore di lavoro che è anche sostituto d’imposta può riconoscere, in sede di conguaglio ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, la detrazione d’imposta pari al 30%, prevista dall’articolo 66 del decreto “Cura Italia”, sull’importo trattenuto ai dipendenti-sostituiti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.
Nella risposta n. 138 del 3 febbraio 2021, l’Agenzia ricorda che se in generale la norma prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, in particolare stabilisce che “Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”.
Erogazione liberale, tocca al datore-sostituto
Se i dipendenti effettuano le erogazioni in denaro sostenendo l’onere tramite del datore di lavoro (nel contempo collettore e destinatario delle erogazioni stesse) egli, una volta che i propri dipendenti hanno manifestato la volontà di donare, opera la trattenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore e, nell’ambito degli ordinari poteri connessi all’erogazione degli emolumenti dovuti per la prestazione lavorativa, riconosce la detrazione spettante sulle predette liberalità in sede di conguaglio, semplificando gli adempimenti a carico dei dipendenti e assicurando la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell’erogazione al dipendente e la finalità di quest’ultima.