Fisco e Lavoro: le scadenze del 16 febbraio 2021
Le imminenti scadenze di Fisco e Lavoro.
Fisco e Lavoro. Scadenze del 16.02.2021
LOCAZIONI BREVI – I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di gennaio relativi a contratti di locazione breve.
Il versamento deve avvenire tramite modello F24 (codice tributo 1919), con modalità telematiche.
RITENUTA SU REDDITI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI – I soggetti che corrispondono ad altri soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, anche se non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell’interesse di terzi, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
RITENUTA SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – I soggetti che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto IRPEF dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
RITENUTA SU REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE – I soggetti che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono operare all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF sulla parte imponibile di tali redditi.
RITENUTA SU PROVVIGIONI – I sostituti d’imposta, escluse le imprese agricole, che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto IRPEF o IRES dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
RITENUTA SU POLIZZA VITA – Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e sui premi corrisposti in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita, esclusi quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, le imprese di assicurazione sono tenute ad operare una ritenuta a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa.
RITENUTA SU CONTRIBUTI AD IMPRESE IN CONTO ESERCIZIO – Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati sono tenuti ad operare una ritenuta del 4%, a titolo di acconto IRPEF (IRE) o IRES e con obbligo di rivalsa, sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
RITENUTA SU COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE – I soggetti che corrispondono compensi per la perdita di avviamento, sono tenuti ad operare all’atto del pagamento una ritenuta del 15%, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto IRPEF o IRES dovuta dal percipiente.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata dal sostituto d’imposta contestualmente alle operazioni di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto.
L’aliquota da applicare è fissata dalla Regione in cui il sostituito ha la residenza. Il versamento dell’addizionale va effettuato alla Regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL’IRPEF PER I LAVORATORI DIPENDENTI – Sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l’addizionale comunale e provinciale all’IRPEF è determinata dal sostituto d’imposta contestualmente alle operazioni di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto.