Autonomi: bonus regionale una tantum esente da ritenute

Sul trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dall’ente territoriale ai liberi professionisti (autonomi) e ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 1° febbraio 2020 è applicabile la disposizione contenuta nel decreto “Ristori”: non concorrono a tassazione i contributi di qualsiasi natura concessi, in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19, da chiunque e a prescindere dalle modalità di fruizione:

– agli esercenti attività di impresa, arte o professione;

– ai lavoratori autonomi.

Nella risposta n. 84 del 3 febbraio 2021, l’Amministrazione finanziaria aggiunge che:

a. coloro che esercitano attività di libero professionista, con iscrizione ai relativi albo e cassa previdenziale privata (ovvero, in assenza di quest’ultima, gestione separata Inps), devono aver iniziato l’attività professionale antecedentemente al 1° febbraio 2020 e avere il domicilio fiscale nella Regione che intende riconoscere il contributo una tantum;

e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla gestione separata Inps, a quella stessa data devono risultare attivi e lì residenti.

La soluzione interpretativa muove dal richiamo all’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che – come anticipato – ha riconosciuto la detassazione per intero dei detti contributi eccezionalmente a seguito della situazione emergenziale.

Autonomi, pacifico esentare da tassazione i contributi una tantum

La norma non convince fino in fondo: pacifica l’applicabilità ai professionisti; qualche considerazione va invece spesa per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

I loro redditi sono ordinariamente assimilati a quello di lavoro dipendente, a meno che la collaborazione non rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente, circostanza che determina la realizzazione di reddito di lavoro autonomo, con conseguente accesso al regime di esenzione riconosciuto dal decreto “Ristori”.

Nel caso in esame, sui titolari di rapporti di collaborazione l’Avviso regionale per la presentazione della richiesta del bonus prevede che, per beneficiare del contributo, l’interessato:

debba possedere un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione presentata, non superiore a 23.400 euro;

debba avere un volume d’affari complessivo non superiore a 30mila euro;

non debba essere titolare di un contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, la previsione contenuta nel citato articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 può, sostiene l’Agenzia delle Entrate, legittimamente valere anche per i co.co.co: il bonus regionale non rileva ai fini Irpef e non va, quindi, assoggettato a ritenuta alla fonte.