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L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, con cui rende operativa la procedura per richiedere l’incentivo alla stabilizzazione introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026.
La misura prevede l’esonero al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, entro il limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore.
Requisiti
L’agevolazione riguarda esclusivamente i giovani che, al momento della trasformazione del contratto, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato.
Il rapporto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e non può avere una durata effettiva superiore a dodici mesi, comprese eventuali proroghe. La trasformazione deve inoltre avvenire senza soluzione di continuità rispetto al contratto a tempo determinato.
Presentazione delle domande
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, utilizzando il modulo dedicato “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”.
Quando la trasformazione è già avvenuta, l’INPS verifica la documentazione e comunica direttamente l’accoglimento della domanda con l’importo riconosciuto. Se invece la trasformazione deve ancora essere effettuata, l’Istituto accantona le risorse disponibili e invita il datore di lavoro a completare la trasformazione e la relativa comunicazione obbligatoria entro dieci giorni dalla notifica. Decorso tale termine senza l’adempimento richiesto, il beneficio non può essere riconosciuto.
Istruzioni UniEmens
Il messaggio fornisce anche le modalità operative per la fruizione dell’esonero attraverso i flussi UniEmens. Per i datori di lavoro autorizzati, l’INPS istituisce il nuovo codice causale “ESTA”, da utilizzare a partire dalle denunce contributive di competenza agosto 2026.
L’Istituto introduce inoltre i nuovi codici “L651” e “L652” per il conguaglio dell’agevolazione corrente e degli eventuali arretrati, mentre definisce specifiche modalità operative anche per la Gestione pubblica e per i datori di lavoro agricoli, con l’introduzione dei codici “79”, “S1” e “S2”.
Cumulabilità degli incentivi
L’Istituto ricorda che l’agevolazione non può essere cumulata con altri esoneri contributivi incompatibili. Particolare attenzione riguarda i datori di lavoro che stanno già beneficiando dell’incentivo “GECO” previsto per i giovani under 30. Per accedere al nuovo esonero al 100% occorre prima restituire le somme già fruite con il precedente incentivo attraverso le modalità indicate nel messaggio, senza applicazione di sanzioni civili.
Il provvedimento chiarisce infine le istruzioni contabili e istituisce il nuovo conto GAW37208, destinato alla gestione delle operazioni relative all’incentivo alla stabilizzazione, completando così il quadro operativo necessario per consentire alle aziende di utilizzare concretamente la nuova misura agevolativa.

