Accordi preventivi da Legge di bilancio 2021

Prosegue serrata l’analisi della rivista AdE sulle novità in ambito fiscale introdotte dalla Legge di bilancio 2021.

Questa è l’occasione degli accordi preventivi, cui è dedicato il comma 1101 della Legge n. 178/2020.

Esso amplia la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento, in modo che le parti abbiano più tempo per avvalersi di quanto pattuito.

La disciplina relativa alla conclusione degli accordi preventivi ha fissato una procedura che consente all’amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi finalizzati a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, ovvero:

– il regime dei prezzi di trasferimento;

– la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza;

– la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;

– l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

– l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

Circa il periodo di efficacia degli accordi, va fatta una distinzione tra accordi unilaterali e accordi bilaterali o multilaterali.

I primi vengono stipulati fra un’impresa e l’autorità nazionale competente e vincolano di norma le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti.

Viceversa, i secondi conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Questi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Accordi preventivi più retroattivi

Per effetto delle modifiche recate dalla Legge di bilancio 2021, viene ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Tornando alla distinzione tra accordi unilaterali e accordi bilaterali o multilaterali:

1. nel caso di accordi unilaterali, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo a condizione che nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto e che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dello stesso (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza).

Se la retroazione del termine di efficacia dell’accordo rende necessario rettificare il comportamento adottato, l’impresa potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza l’applicazione delle relative sanzioni;

2. nel caso di accordi bilaterali o multilaterali, oltre alle predette condizioni è necessario che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti.

Anche in questo caso, qualora in applicazione degli accordi sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso o alla presentazione della dichiarazione integrativa, senza sanzioni.

Concludendo, l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione pari a:

a) 10mila euro ove il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro;
b) 30mila euro ove il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro;
c) 50mila euro ove il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

Gli importi sopra riportati sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo.