Investimenti in beni strumentali, istituiti 6 codici tributo

L’Agenzia delle Entrate istituisce 6 codici tributo che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.

La risoluzione n. 3/2021 contiene i nuovi identificativi.

Investimenti in beni strumentali: i primi 3 codici tributo

I primi tre riguardano il bonus per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 purché, entro il 31 dicembre 2020:

1- l’ordine risulti accettato dal venditore;

2- siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

La somma, come accennato, può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, che diventano tre per gli investimenti in beni immateriali.

Tempistiche

I tempi per la fruizione del credito in base al tipo di investimento effettuato sono diversi; il contributo può essere speso:

a. dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico;

b. ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

I 3 nuovi codici sono:

6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;

6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;

6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

Investimenti in beni strumentali: i secondi 3 codici tributo

Il credito d’imposta è stato esteso, con nuove regole, dalla Legge di bilancio 202 agli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, alle condizioni di cui sopra (al 31 dicembre 2022 il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e dev’essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In tal caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

I codici tributo dedicati sono:

6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Gli identificativi del credito devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati.

L’anno di riferimento è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.