Bonus investimenti nella Legge di bilancio
Bonus investimenti: la Legge n. 178/2020 estende fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
La struttura della misura incentivante viene dunque confermata, ma con alcune novità:
– il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici;
– è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative;
– sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili;
– sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.
Le nuove disposizioni, inoltre, si applicano, in modo anticipato, agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti.
Bonus investimenti: i destinatari
Il credito d’imposta licenziato dalla Legge di Bilancio 2021 spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) alla legge n. 232/2016.
Il bonus è fruibile a condizione che:
– siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
– siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse dall’agevolazione:
a. le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Beni ammessi all’agevolazione
Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:
– veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente;
– i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%;
– i fabbricati e le costruzioni;
– i beni come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario;
– i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Utilizzo del bonus e sue caratteristiche
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo (con l’eccezione degli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione):
a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari”;
a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0. Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, si può iniziare a fruire del credito per la parte spettante in relazione ai beni “ordinari”.
Il bonus:
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;
non è soggetto al limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020, al limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e all’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo;
deve essere comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise;
se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione va riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’annualità in cui si verifica la circostanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Fonte: FiscoOggi