Il rimborso dei contributi previdenziali volontari forma reddito

Le somme erogate a rimborso dei contributi previdenziali volontari versati all’Inps per completare il periodo necessario alla maturazione della pensione, da coloro che hanno aderito all’applicazione dell’orario ridotto di lavoro per favorire il ricambio generazionale, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nella risposta n. 3/2021, l’Agenzia delle Entrate ricorda che sono oneri deducibili i contributi previdenziali e assistenziali, versati per legge o facoltativi, relativi alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Pone poi l’attenzione sul principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, fissato dal Tuir, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il lavoratore riceve, anche da terzi, a qualunque titolo e anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, compresi, quindi, con riferimento al caso trattato, gli emolumenti ricevuti a titolo di rimborso spese.

Sì che la norma lascia aperta la strada ad alcune deroghe al principio di onnicomprensività, ma si tratta di eccezioni di carattere agevolativo, di conseguenza tassativamente applicabili alle ipotesi indicate dal legislatore, che non coincidono con la fattispecie illustrata nella risposta qui commentata.