Contributi previdenziali, fattispecie con diritto ad esonero

E’ l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica il tema del messaggio INPS n. 30/2021.

Con esso l’Istituto offre indicazioni operative sulle modalità di denuncia per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che possono usufruire del citato esonero (art. 3, dl n. 104/2020).

Contributi previdenziali, aspetti procedurali

I datori di lavoro ai quali è stato assegnato il codice autorizzativo “2Q”, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità:

– l’elemento <Imponibile> e

– l’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

L’esonero può essere fruito, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza settembre 2020 al mese competenza dicembre 2020.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante dovranno utilizzare l’elemento “V1 Causale 5” relativo all’ultimo periodo denunciato.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.