INPS: erogazione automatica delle indennità da Ristori-quater

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a 1.000 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020.

In ragione di detta previsione, nel messaggio n. 4589/2020 l’INPS comunica che provvederà ad erogare automaticamente – senza che si richieda la presentazione di apposita domanda – l’indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità di cui al richiamato articolo 15, comma 1:

lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dello spettacolo.

INPS: indennità onnicomprensiva

L’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 ha altresì previsto il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, prevedendo per ciascuna categoria requisiti specifici per l’accesso alle indennità di cui trattasi, nonché la presentazione di apposita domanda all’INPS.

Considerato, infine, che il decreto-legge n. 157 del 2020 ha fissato i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle indennità dallo stesso introdotto e ha altresì previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l’accesso alle indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020, si riportano di seguito tutti i termini entro i quali è possibile presentare le domande per l’accesso alle predette indennità, nonché per l’accesso alle indennità di cui al decreto-legge n. 104 del 2020.

1. Domande indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.

2. Domande indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020: termine di presentazione 18 dicembre 2020.

3. Domande indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020: termine di presentazione 15 dicembre 2020.