F24 a macchia d’olio. Dal 7 dicembre con nuovi codici tributo
A fine novembre ci informava l’organo di stampa on-line delle Entrate che il modello F24 comprende tributi e relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e dell’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia.
Restano ferme le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” attraverso la piattaforma Sister.
L’estensione dell’F24 è stata disposta dal direttore dell’AdE con un provvedimento del 27 novembre 2020. Una risoluzione (n. 76/E/2020) assegna ora i codici tributo da utilizzare per i citati versamenti e impartisce le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.
Di seguito i codici:
1560, “ATTI PUBBLICI – Imposta di registro”
1561, “ATTI PUBBLICI – Sanzione pecuniaria imposta di registro – Ravvedimento”
1562, “ATTI PUBBLICI – Imposta di bollo”
1563, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposta di bollo – Ravvedimento”
1564, “ATTI PUBBLICI – Interessi”
1565, “ATTI PUBBLICI – Imposta ipotecaria”
1566, “ATTI PUBBLICI – Imposta catastale”
1567, “ATTI PUBBLICI – Tassa ipotecaria”
1568, “ATTI PUBBLICI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Ravvedimento”
1569, “Imposta sulle donazioni”
1570, “Sanzione imposta sulle donazioni – Ravvedimento”.
Inoltre, in caso di avvisi di liquidazione relativi all’imposta sulle donazioni, la stessa risoluzione istituisce il codice tributo A198 che si abbinerà agli importi dovuti, mentre, per le altre “poste” in argomento, sempre nell’ipotesi di avvisi emessi dagli uffici dell’Agenzia, ne ridenomina di già esistenti.
Infine, una precisazione relativa al versamento delle spese di notifica degli avvisi. Queste si versano con il codice 9400.
F24: le nuove modalità dal 7 dicembre
Gli interessati hanno bisogno di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento; al fine di consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati, l’utilizzo del modello di versamento “F24” decorrerà con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020.
Il documento, in ogni caso, prevede un periodo transitorio:
– fino al 30 giugno 2021 può essere utilizzato il modello “F23”, secondo le attuali modalità;
– dal 1° luglio 2021 i versamenti vanno effettuati esclusivamente con il modello “F24”.
Inoltre, il provvedimento segnala che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.