Ristori-ter in Gazzetta Ufficiale
Il Dl n. 154/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre, adotta ulteriori misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica, intervenendo a meno di un mese di distanza dal “Ristori” e dal “Ristori-bis“.
Eroga 1,95 miliardi di euro. La quota maggiore ristorerà le attività interessate, direttamente o indirettamente, dalle disposizioni limitative dettate, a tutela della salute, con i Dpcm 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020. Quest’ultimo, in particolare, ha suddiviso il territorio italiano in tre tipologie di aree – gialle, arancioni e rosse – a seconda dell’andamento del contagio, disponendo restrizioni diversificate per arginare la diffusione dell’epidemia sanitaria.
Ristori-ter in sintesi
Il nuovo decreto, c.d. “Ristori-ter“, contiene:
1. l’incremento, per il 2020, della dotazione del fondo previsto dal decreto “Ristori-bis” (articolo 8, comma 2, Dl n. 149/2020) in misura pari a 1,45 miliardi di euro; per il 2021, di 220,1 milioni (anche per compensare le attività economiche operanti nelle regioni che sono passate in uno scenario con livello di rischio più alto, a seguito delle ordinanze del ministero della Salute 10 novembre 2020, 13 novembre 2020 e 20 novembre 2020);
2. l’inclusione, tra gli operatori ammessi al contributo a fondo perduto nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Allegato 2 del Dl n. 149/2020), degli esercenti attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori (codice Ateco 47.72.10), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”.
L’indennizzo è determinato applicando al precedente contributo riconosciuto dal decreto “Rilancio” (articolo 25, Dl n. 34/2020) l’aumento percentuale del 200%;
3. l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un fondo, con dotazione finanziaria di 400 milioni di euro nel 2020, per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare (acquisto e distribuzione di generi alimentari o prodotti di prima necessità e di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale).
L’erogazione delle somme agli enti locali dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl “Ristori-ter”, ovvero dal 24.11.2020. Sarà l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune a individuare i beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli che non sono già assegnatari di sostegno pubblico;
4. l’incremento (100 milioni di euro per il 2020) della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (articolo 44, Dlgs n. 1/2018 – Codice della protezione civile), per finanziare l’acquisto e la distribuzione di farmaci per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.