Codice della crisi d’impresa: correttivo in GU

Codice della Crisi d’impresa: entrerà in vigore il 1° settembre 2021 il D.Lgs. n. 147/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29.10.2020.

Contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 14/2019 recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Codice della crisi d’impresa: principali correzioni

Il decreto correttivo interviene sulle norme più controverse del codice recato nel 2019. A quindici giorni dalla sua pubblicazione in GU entreranno in vigore le norme sull’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi, consentita ai professionisti iscritti all’Albo degli ordini professionali di:

avvocati;

dottori commercialisti ed esperti contabili;

consulenti del lavoro,

purché dimostrino d’aver assolto specifici obblighi formativi, corrispondenti ad almeno 40 ore.

Ai fini del primo popolamento dell’Albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

E’ condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione, l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale.

Saranno pienamente operative anche le norme sulla titolarità esclusiva degli amministratori in merito all’istituzione di appositi assetti organizzativi societari.

Quali le principali modifiche?

1- Procedimento di allerta

Al procedimento di allerta il nuovo decreto ha apportato modifiche circa i limiti che impongono l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in rapporto all’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato: il limite oltre il quale scatta l’obbligo della segnalazione ammonta a:

– 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;

– 500.000 euro, se tale volume d’affari non è superiore a 10 milioni di euro;

– 1 milione di euro se esso è superiore a 10 milioni di euro.

Inoltre, viene fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui il creditore Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l’avviso al debitore.

2- Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI)

Con il decreto correttivo sono state rimodulate le modalità di designazione dei componenti dell’OCRI.

E’ ora previsto che il rappresentante dell’associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore di riferimento del debitore sarà indicato dal debitore.

Dopodiché, il referente comunicherà all’associazione la terna e l’associazione sceglierà, nella rosa proposta dal debitore, il componente OCRI.

L’attestazione del professionista indipendente potrà essere rilasciata se uno dei componenti della terna possiede i requisiti individuati dalla norma.

L’attestazione (da parte dei professionisti) della veridicità dei dati, che potrà essere richiesta all’OCRI, produrrà effetti a decorrere dell’esercizio successivo.

3 – Accordi in esecuzione di piani di risanamento

L’imprenditore in stato di crisi o d’insolvenza può predisporre un piano (che riporti data certa) rivolto ai creditori, destinato al risanamento della posizione debitoria ed assicurare un equilibrio economico finanziario.

Il piano deve indicare:

– la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

– i motivi che hanno condotto l’impresa alla situazione di crisi.

Esso deve precisare:

– le azioni che si intende promuovere;

– i tempi necessari per riportare in equilibrio l’impresa.

Così predisposto, il piano dovrà essere attestato da un professionista indipendente.

Il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

4 – Piano omologato

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.

L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario.

A vendite e cessioni, se previste nel piano, provvede il debitore con procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime condivise, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

A cadenza semestrale, l ‘OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione; in seguito il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (compresa la trascrizione).

Codice della crisi d’impresa: assetti organizzativi societari

Da ultimo, l’intervento correttivo poggia sull’istituzione di appositi assetti organizzativi, che è stabilito spetti in via esclusiva agli amministratori nella società semplice e nella società a responsabilità limitata.

Anche questa ulteriore novità entrerà in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione in GU del decreto che abbiamo commentato.