Bonus affitti nel Dl Ristori
Bonus affitti: i contribuenti la cui attività prevalente è individuata con uno dei codici Ateco inclusi nell’allegato 1 al decreto c.d. “Ristori” possono usufruire del credito d’imposta sugli affitti commerciali (sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi registrato lo scorso anno.
La misura è contenuta nell’articolo 8 del Dl 137/2020. Consiste dunque nell’estensione agli ultimi tre mesi dell’anno, limitatamente ai contribuenti di cui sopra che operano nei settori cui sono state imposte sospensioni e limitazioni dal Dpcm 24 ottobre 2020 (al netto dei soggetti nei cui confronti la misura agevolativa era già stata sancita fino a dicembre 2020 da precedenti norme, cioè le imprese turistico-ricettive), dell’agevolazione introdotta dall’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”), come integrato dall’articolo 77 del Dl 104/2020 (decreto “Agosto”).
Obiettivo del credito è offrire un sostegno alle categorie colpite dalle ulteriori recenti restrizioni imposte a determinate attività commerciali per fronteggiare l’epidemia.
Bonus affitti nel dl Ristori: come accedere al credito d’imposta?
Per accedervi, il contribuente deve aver subito, nel mese di riferimento, una contrazione del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il bonus corrisponde al:
a. 60% dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo;
Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni non sono completamente escluse dal beneficio, ma applicano una percentuale più bassa:
a. 20% per i contratti di locazioni;
b. 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda.
Il credito va calcolato sull’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; invece, le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale devono far riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ora, il Dl “Ristori” rende applicabile l’agevolazione anche in riferimento agli ultimi tre mesi del 2020, seppure – ribadisce la rivista online dell’AdE – per le sole imprese che svolgono attività contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella tabella allegata allo stesso decreto, ma senza limitazioni riguardo il volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente.
In sostanza, si tratta dei settori:
1. della ricettività alberghiera;
2. della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande;
3. del turismo;
4. dello sport e dello spettacolo;
5. del benessere fisico;
6. della cultura e
7. dell’organizzazione di fiere e altri eventi.
Se invece i gestori di tali attività sono anche proprietari degli immobili in cui la stessa è esercitata, spetta l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020.
Bonus affitti nel dl “Ristori”. Requisito d’accesso
Condizione di accesso al bonus è, come anticipato in premessa, aver subìto una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
Il credito d’imposta:
a. è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, comunque solo dopo aver provveduto al pagamento dei canoni. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è “6920”;
b. in alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché lo stesso locatore o concedente) a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il cessionario utilizza il credito tramite compensazione, indicando nella delega di pagamento il codice tributo “6931”;
c. non è soggetto né al limite annuo di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né a quello di 700mila euro dei crediti compensabili in F24. A tale ultimo proposito, l’AdE ricorda che per l’anno 2020, l’articolo 147 del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha innalzato la soglia a un milione di euro;
d. non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
e. non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
f. non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia”, in relazione alle medesime spese.
La misura, come spesso ricordato, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.